Pacchetto di infrazioni UE di luglio: anche Italia invitata al recepimento norme

Parte 1: decisioni principali. Panoramica per settore

 

Bruxelles, 13 luglio 2017

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi d'infrazione adottate questo mese la Commissione europea (di seguito "Commissione") avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti della politica dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione, raggruppate per settore, sono illustrate di seguito. La Commissione procede inoltre ad archiviare 122 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

In data odierna la Commissione ha altresì deciso di inviare varie lettere di costituzione in mora. Per informazioni dettagliate al riguardo si rinvia alla parte 2: MEMO/17/1936.

Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale del MEMO/12/12. Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione.

1. Agricoltura e sviluppo rurale

(Per ulteriori informazioni: Daniel Rosario – tel.: +32 229 56185, Clémence Robin – tel.: +32 229 52509)

Pareri motivati

La Commissione invita CIPRO, l'ITALIA E il REGNO UNITO a recepire le misure sulle norme di commercializzazione relative ad alcuni prodotti lattiero-caseari

La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a Cipro, all'Italia e al Regno unito per aver omesso di comunicare alla Commissione le misure nazionali di recepimento delle norme di commercializzazione relative ad alcuni prodotti lattiero-caseari, segnatamente le caseine e i caseinati (Direttiva (UE) 2015/2203). Le norme sull'etichettatura stabilite in tale direttiva mirano a garantire un livello elevato di tutela della salute allineando la legislazione dell'UE sui prodotti alimentari alle norme internazionali e agevolando così la libera circolazione di questi prodotti per gli operatori del settore alimentare. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti e comunicare tali misure alla Commissione entro il 22 dicembre 2016. La caseina, che è presente nel latte, ma può essere utilizzata in modo indipendente in molti settori come agglomerante, ha molteplici impieghi, ad esempio come componente chiave del formaggio o come additivo alimentare. I caseinati hanno importanti proprietà nutritive, contengono tutti gli aminoacidi essenziali e sono utilizzati in particolare nella produzione casearia, negli integratori proteici e nella panna da caffè in polvere. Le richieste della Commissione si configurano in un parere motivato e fanno seguito a lettere di costituzione in mora inviate a detti Stati membri nel gennaio 2017. Gli Stati membri dispongono di due mesi per adempiere ai propri obblighi; in caso contrario la Commissione può decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell'UE.

 

2. Concorrenza

(Per ulteriori informazioni: Ricardo Cardoso – tel.: +32 229 80100, Yizhou Ren – tel.: +32 229 94889)

Pareri motivati

La Commissione invita la BULGARIA, CIPRO, la REPUBBLICA CECA, la GRECIA, la LETTONIA, MALTA e il PORTOGALLO a recepire la direttiva sulle azioni di risarcimento per danni derivanti dalla violazione di norme antitrust

La Commissione europea ha invitato la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca, la Grecia, la Lettonia, Malta e il Portogallo a recepire pienamente la direttiva relativa alle azioni di risarcimento per danni derivanti dalla violazione di norme antitrust (direttiva 2014/104/UE) negli ordinamenti interni. Tale direttiva aiuta i cittadini e le imprese a chiedere un risarcimento dei danni qualora siano vittime di violazioni delle norme antitrust dell'UE quali cartelli o abusi di posizione dominante. In particolare le sue disposizioni consentono alle vittime un accesso più agevole ai mezzi di prova necessari per dimostrare il danno subito e concedono loro più tempo per le richieste di risarcimento. La direttiva relativa alle azioni di risarcimento per danni derivanti dalla violazione di norme antitrust costituisce pertanto un elemento fondamentale dell'applicazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza. Gli Stati membri erano tenuti a recepirla negli ordinamenti interni entro il 27 dicembre 2016. La Commissione invia oggi pareri motivati alla Bulgaria, a Cipro, alla Repubblica ceca, alla Grecia, alla Lettonia, a Malta e al Portogallo per la mancata notifica delle misure nazionali di recepimento alla Commissione. I sette Stati membri dispongono ora di due mesi di tempo per comunicare alla Commissione le misure adottate per recepire la direttiva. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di deferire detti Stati membri alla Corte di giustizia dell'UE.

 

3. Economia e finanza

(Per ulteriori informazioni: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Barbara Ochotnicka – tel.: +32 229 13754)

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Commissione deferisce la SLOVENIA alla Corte di giustizia a motivo del recepimento delle norme di bilancio

La Commissione europea ha deciso di deferire la Slovenia alla Corte di giustizia per omessa notifica delle misure di recepimento di una direttiva che stabilisce requisiti per i bilanci degli Stati membri. La direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (Direttiva 2011/85/UE del Consiglio) dispone che gli Stati membri recepiscano le disposizioni di tale direttiva nei rispettivi diritti interni entro il 31 dicembre 2013 e che comunichino il testo delle disposizioni nazionali alla Commissione. Finora la Slovenia ha presentato solo una notifica parziale di tali misure. La Commissione ha pertanto deciso in data odierna di deferire la Slovenia alla Corte di giustizia dell'UE per aver omesso di notificare in modo completo le misure di recepimento. La direttiva è una delle sei misure legislative denominate "six pack", adottate nel 2011 per rafforzare la governance economica nell'UE. Le sue disposizioni mirano ad assicurare che gli Stati membri attuino politiche di bilancio sane e più solide. A tal fine le direttiva prescrive agli Stati membri di adottare una serie di misure quali la pubblicazione tempestiva di dati di bilancio dettagliati e affidabili, l'introduzione di regole di bilancio numeriche nazionali, il rafforzamento della pianificazione di bilancio a medio termine e il miglioramento dell'affidabilità e della trasparenza delle previsioni macroeconomiche e di bilancio. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

 

4. Mercato unico digitale

(Per ulteriori informazioni: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 229 67083, Johannes Bahrke (+32 229 58615)

Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Riduzione dei costi della banda larga: la Commissione decide di deferire tre Stati membri alla Corte di giustizia

La Commissione europea ha adottato in data odierna la decisione di deferire il Belgio, la Croazia e la Slovacchia alla Corte di giustizia dell'UE a motivo del ritardo nel recepimento della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga (direttiva 2014/61/UE). La direttiva in questione doveva essere attuata negli ordinamenti nazionali degli Stati membri entro il 1° gennaio 2016. La Commissione chiederà alla Corte di applicare ai tre Stati membri una penale pecuniaria giornaliera dalla data della sentenza fino al giorno di entrata in vigore della direttiva negli ordinamenti interni. I procedimenti d'infrazione contro il Belgio, la Croazia e la Slovacchia sono stati aperti nel marzo 2016 e nell'ambito di tali procedimenti sono stati inviati pareri motivati nel settembre 2016. Da tale data a tutt'oggi i paesi non hanno ancora notificato alla Commissione l'adozione di tutte le misure necessarie al recepimento della direttiva. Nel caso della Croazia la Commissione ha ricevuto nel frattempo l'assicurazione che l'elemento mancante ai fini del recepimento sarà adottato formalmente venerdì. La direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga può ridurre fino al 30% i costi di installazione di una connessione Intenet ad alta velocità. Le sue disposizioni definiscono norme quali il riutilizzo dell'infrastruttura fisica esistente delle imprese di pubblici servizi che forniscono connessioni Internet ad alta velocità. La direttiva disciplina anche il coordinamento delle opere civili nei diversi settori, tra cui telecomunicazioni, energia, acque reflue, trasporti e altri settori infrastrutturali. Queste misure creano le condizioni per un'installazione più efficiente di nuove infrastrutture fisiche in modo che le reti possano essere installate a costi minori. Le opere di ingegneria civile, ad esempio gli scavi di strade per la posa della banda larga ad alta velocità, rappresentano fino all'80% dei costi di installazione delle reti a banda larga. Le norme sono state adottate affinché più cittadini dell'UE potessero avere accesso a connessioni Internet ad alta velocità. Da un punto di vista più generale, il recepimento è molto importante anche per il completamento del mercato unico digitale dell'UE e per accrescere la connettività. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

 

5. Occupazione, affari sociali e inclusione

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Commissione deferisce la CROAZIA alla Corte per omessa comunicazione delle misure di recepimento della normativa dell'UE sull'applicazione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori

La Commissione europea deferisce la Croazia alla Corte di Giustizia dell'UE a motivo dell'omessa notifica delle misure adottate per recepire nell'ordinamento interno la normativa dell'UE concernente l'applicazione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori (direttiva 2014/67/UE), a quasi un anno dal termine di recepimento. La direttiva 2014/67/UE, nota anche come "direttiva di applicazione", fornisce strumenti fondamentali per combattere ogni violazione ed elusione delle norme dell'UE sul distacco dei lavoratori così come per migliorare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri a tale riguardo. Un recepimento corretto e tempestivo della direttiva di applicazione è pertanto essenziale per contrastare frodi e abusi nell'ambito del distacco dei lavoratori, nell'interesse di tutti gli Stati membri, delle imprese e dei lavoratori. La direttiva di applicazione avrebbe dovuto essere recepita nell'ordinamento interno entro il 18 luglio 2016. Eccettuata la Croazia, tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione le rispettive disposizioni di attuazione. Su tale base la Commissione sta valutando se la direttiva di applicazione sia stata recepita correttamente. Sebbene la Commissione abbia inviato una lettera di costituzione in mora nel settembre 2016 e un parere motivato nel febbraio 2017 per invitare la Croazia a comunicare le misure di recepimento, le autorità croate non si sono ancora conformate alla richiesta. Per tale motivo, sulla base della procedura di cui all'articolo 260, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione chiederà alla Corte di giustizia di applicare alla Croazia una penale giornaliera di EUR fino al completo recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. Nei confronti degli Stati membri che omettono di comunicare le misure di recepimento la Commissione avvia prioritariamente procedure d'infrazione. Tale comunicazione è essenziale anche per consentire alla Commissione di valutare la conformità delle misure di recepimento e garantire così un'applicazione corretta e uniforme della direttiva 2014/67/UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

 

6. Energia

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Pareri motivati

Energia nucleare: la Commissione invita l'AUSTRIA, la CROAZIA, la REPUBBLICA CECA, l'ITALIA e il PORTOGALLO a conformarsi pienamente alla direttiva sui rifiuti radioattivi

La Commissione ha invitato l'Austria, la Croazia, la Repubblica ceca, l'Italia e il Portogallo ad assicurare la piena conformità alla direttiva sui rifiuti radioattivi (direttiva 2011/70/UE del Consiglio) e in particolare a notificare alla Commissione i programmi nazionali di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. La direttiva istituisce un quadro per garantire la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi al fine di evitare ogni onere indebito a carico delle generazioni future. La direttiva prescrive agli Stati membri di adottare adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. I rifiuti radioattivi derivano dalla produzione di energia elettrica in centrali nucleari o da altri utilizzi di materiali radioattivi per scopi medici, di ricerca, industriali e agricoli. Questo significa che tutti i paesi dell'UE producono rifiuti radioattivi. Gli Stati membri erano tenuti a notificare i programmi nazionali entro il 23 agosto 2015. Gli Stati membri interessati dispongono di due mesi per adempiere ai propri obblighi; in caso contrario la Commissione può decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell'UE.

 

7. Ambiente

(Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – tel.: + 32 229 56172, Iris Petsa – tel.: + 32 229 93321)

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Commissione chiede l'immediata sospensione della deforestazione della foresta di Bia?owie?a in POLONIA

La Commissione europea ha deciso di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell'UE a causa dell'aumentato sfruttamento della foresta di Bia?owie?a, che costituisce un sito protetto Natura 2000. Data la portata significativa delle operazioni di deforestazione avviate, la Commissione chiede anche alla Corte provvedimenti provvisori che impongano alla Polonia l'immediata sospensione delle operazioni in corso. Il 25 marzo 2016 le autorità polacche hanno adottato una decisione che consente di triplicare le operazioni di sfruttamento forestale nel distretto della foresta di Bia?owie?a nonché lo sfruttamento forestale in aree finora escluse da qualsiasi intervento. Dette misure, che comprendono la rimozione di alberi secolari, costituiscono una grave minaccia all'integrità di questo sito Natura 2000. Lo status di sito Natura 2000 protegge specie e habitat la cui esistenza dipende da foreste primarie e, tra l'altro, dalla presenza di legno morto. Per alcune di queste specie, la foresta di Bia?owie?a è il principale o l'ultimo sito superstite in Polonia. I dati disponibili dimostrano che queste misure non sono compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito e vanno al di là di quelle necessarie a garantire l'uso sostenibile della foresta. La decisione è stata inoltre preceduta da una valutazione inadeguata dell'impatto delle misure sul sito Natura 2000. Nell'aprile 2017 la Commissione ha emanato un parere motivato con il quale sollecitava la Polonia ad astenersi dalla deforestazione su larga scala, lasciandole un mese di tempo per adeguarsi. Ciononostante la Polonia ha iniziato l'attuazione del proprio piano. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

 

Pareri motivati

Borse di plastica: la Commissione invita la SPAGNA ad attuare le norme dell'UE relative alle borse di plastica in materiale leggero

La Commissione invita la Spagna a completare il recepimento nella legislazione nazionale della normativa dell'UE in materia di rifiuti. Nel quadro della lotta allo spreco di risorse e al getto di piccoli rifiuti, i governi degli Stati membri erano chiamati ad adottare, entro il 27 novembre 2016, misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero, così come previsto dalla direttiva sulle borse di plastica in materiale leggero [direttiva (UE) 2015/720]. Per conseguire gli obiettivi concordati, le amministrazioni nazionali possono scegliere tra una serie di misure, compresi strumenti economici, come ad esempio l'eliminazione della gratuità delle borse di plastica in materiale leggero. Un'altra possibilità sono gli obiettivi di riduzione a livello nazionale: gli Stati membri devono garantire che l'uso annuo pro capite di questo tipo di borse di plastica non superi le 90 unità entro la fine del 2019. Questo consumo dovrebbe diminuire fino a un massimo di 40 borse pro capite entro la fine del 2025. Entrambe le soluzioni possono essere attuate mediante misure obbligatorie o mediante accordi con i settori economici. È anche possibile vietare queste borse, purché i divieti non vadano al di là dei limiti stabiliti dalla direttiva in modo da salvaguardare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico europeo. La Commissione verifica, in via prioritaria, se gli Stati membri abbiano rispettato l'obbligo di recepimento della direttiva. Dalla data del ricevimento del parere motivato la Spagna avrà due mesi di tempo per ottemperare ai suoi obblighi; trascorso tale termine la Commissione potrà decidere di deferire la Spagna alla Corte di giustizia dell'UE.

Rifiuti: la Commissione invia un ultimo richiamo alla SPAGNA per la mancata predisposizione e il mancato riesame dei piani di gestione dei rifiuti di varie regioni

La Commissione sollecita la Spagna a predisporre i piani di gestione dei rifiuti relativi al suo intero territorio nel rispetto degli obiettivi della legislazione dell'UE in materia di rifiuti (direttiva 2008/98/CE) e in base ai principi dell'economia circolare. I piani di gestione dei rifiuti rappresentano uno strumento fondamentale per ridurre gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente e per migliorare l'efficienza delle risorse. Gli Stati membri sono tenuti a valutare nuovamente i rispettivi piani di gestione dei rifiuti almeno ogni sei anni ed eventualmente a rivederli. Data l'importanza di tali piani, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di sette Stati membri, tra cui la Spagna. Il piano nazionale di gestione dei rifiuti della Spagna è stato rivisto nel 2015 per adeguarlo alle nuove disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti. In base all'ordinamento spagnolo sono però le regioni, ossia le comunità e le città autonome, che devono adottare i piani di gestione dei rifiuti, alla luce della loro competenza primaria nel settore. Poiché non tutte le regioni hanno adottato un valido piano di gestione dei rifiuti, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Spagna nel novembre 2016, invitandola ad adottare i previsti piani dei rifiuti. Ad oggi mancano ancora i piani di gestione dei rifiuti delle Comunità autonoma delle Isole Baleari, delle Isole Canarie e di Madrid e della città autonoma di Ceuta. Le comunità autonome di Aragona e Catalogna dovrebbero, dal canto loro, rivedere i rispettivi piani di gestione dei rifiuti, in quanto adottati oltre sei anni fa. La Commissione invia pertanto un parere motivato. Se la Spagna non si attiverà entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.

 

8. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

(Per ulteriori informazioni: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tel.: + 32 229 51958)

Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Commissione deferisce la CROAZIA alla Corte per la mancata modifica della legge sulla privatizzazione delle società del settore energetico INA-Industrija Nafte, d.d. (INA)

La Commissione europea ha deciso di deferire la CROAZIA alla Corte di giustizia dell'UE per aver omesso di uniformare la legge del 2002 sulla privatizzazione dell'INA-Industrija Nafte d.d. ("legge INA") alle norme dell'UE sulla libera circolazione dei capitali e sulla libertà di stabilimento. L'INA-Industrija Nafte d.d. (INA d.d.) è la principale società energetica della Croazia ed è parzialmente di proprietà statale. La legge INA conferisce allo Stato poteri speciali in tale società, compresi poteri di veto sulle decisioni dell'INA in merito alla vendita di azioni o beni di valore superiore a una determinata soglia. Lo Stato può inoltre opporsi a importanti decisioni di gestione, quali la modifica delle attività della società, l'attribuzione di concessioni o il rilascio di autorizzazioni e l'ubicazione della sede sociale. Il fatto che lo Stato croato possa rifiutarsi di approvare importanti decisioni che gioverebbero agli interessi della società può influenzare negativamente le azioni di quest'ultima e ridurre l'attrattiva dell'INA per gli investitori. La Commissione ritiene che i poteri speciali dello Stato previsti dalla legge INA restringano abusivamente la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento. La Commissione riconosce che l'obiettivo di tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico costituisce un legittimo interesse pubblico anche per l'UE e come tale potrebbe giustificare restrizioni alle libertà sancite dal TFUE. Tali restrizioni devono però essere proporzionate. In questo caso, la legge INA conferisce allo Stato croato il potere di opporsi a importanti decisioni aziendali senza dover giustificare il veto sulla base di potenziali minacce alla sicurezza degli approvvigionamenti o ad altri interessi o all'ordine pubblico. Secondo la Commissione, questi poteri incondizionati di veto vanno al di là di quanto necessario per tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e sono pertanto sproporzionati. La Commissione resta aperta a riconoscere gli sforzi delle autorità croate per trovare una soluzione a questo caso, nonostante la decisione di oggi. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

La Commissione deferisce la SPAGNA alla Corte di giustizia per la mancata attuazione delle norme dell'UE sui whistle-blower

La Commissione ha deciso oggi di deferire la Spagna alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata notifica di misure che diano completo recepimento alle norme dell'UE sui whistle-blower. Nel 2015 la Commissione ha adottato una direttiva di esecuzione [direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, detta "direttiva in materia di whistle-blowing"] concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del regolamento sugli abusi di mercato. Tale direttiva è parte della normativa sugli abusi di mercato e impone agli Stati membri di istituire meccanismi efficaci che consentano la segnalazione delle violazioni del regolamento sugli abusi di mercato. Comprende disposizioni volte a proteggere chi segnala le violazioni e definisce inoltre le procedure a tutela dei whistle-blower e delle persone segnalate, comprese le modalità per dar seguito alle segnalazioni dei whistle-blower e la protezione dei dati personali. Gli Stati membri dovevano recepire tali norme nel diritto interno entro il 3 luglio 2016. A diversi Stati membri, tra cui la Spagna, che non hanno rispettato questo primo termine, è stato chiesto nel settembre 2016 di adottare provvedimenti che assicurassero il pieno rispetto delle nuove norme sulla segnalazione di irregolarità. Da allora alla Commissione non è stata comunicata la piena attuazione delle norme nel diritto interno. La Commissione deferisce quindi la Spagna alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

 

Lettere di costituzione in mora e pareri motivati

Servizi finanziari: la Commissione invita la CROAZIA, la REPUBBLICA CECA, l'IRLANDA e i PAESI BASSI a recepire le norme dell'UE in materia di assicurazioni

La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla Repubblica ceca, all'Irlanda e ai Paesi Bassi invitando questi paesi a dare pieno recepimento alla direttiva Solvibilità II (direttiva 2009/138/CE) e alla direttiva Omnibus II (direttiva 2014/51/UE). Tali direttive, che sostituiscono le 14 direttive in materia di assicurazione e riassicurazione in passato note con la denominazione "Solvibilità I", mirano a garantire la solidità finanziaria delle compagnie di assicurazione in periodi finanziariamente difficili. Le citate direttive sono pienamente applicabili dal 1° gennaio 2016 e il termine di recepimento negli ordinamenti nazionali era il 31 marzo 2015. LaRepubblica ceca, l'Irlanda e i Paesi Bassi non hanno però notificato alla Commissione tutte le misure necessarie al pieno recepimento di tali norme nell'ordinamento interno. Gli inviti della Commissione si concretizzano in pareri motivati che fanno seguito alle lettere di costituzione in mora inviate dalla Commissione ai suddetti Stati membri nel maggio 2015. Alla luce delle risposte ricevute, la Commissione continua a ritenere che in tali Stati membri il recepimento delle direttive non sia stato ancora completato. Se non si attiveranno entro due mesi, la Repubblica ceca, l'Irlanda e i Paesi Bassi potranno essere deferiti alla Corte di giustizia dell'UE. Per quanto riguarda la stessa questione, la Commissione ha deciso anche di inviare lettere di costituzione in mora alla Croazia, invitando le autorità croate a dare pieno recepimento nell'ordinamento nazionale alla direttiva Solvibilità II (direttiva/2009/138/CE) e alla direttiva Omnibus II (direttiva 2014/51/UE). Se la Croazia non si attiverà entro due mesi, la Commissione potrà inviare allo Stato membro pareri motivati sulla questione.

 

9. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Mirna Talko – tel.: ++32 229 87278)

Un deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Servizi: la Commissione deferisce il BELGIO alla Corte di giustizia dell'UE in ragione delle restrizioni imposte in materia di esperti contabili

La Commissione europea ha deciso di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell'UE per incompatibilità con la direttiva "servizi"(direttiva 2006/123/CE) delle restrizioni applicabili agli esperti contabili che offrono servizi in settori affini. La normativa belga non consente a un esperto contabile di prestare servizi come agente immobiliare o mediatore di assicurazioni né di svolgere attività finanziarie. La Commissione considera tale divieto non conforme alla direttiva "servizi" (articolo 25 sulle attività multidisciplinari) e ritiene che esistano mezzi meno restrittivi per garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la deontologia professionale. La Commissione aveva già espresso le sue obiezioni in un parere motivato del novembre 2016, con il quale sollecitava il Belgio a porre fine alla violazione del diritto dell'UE. Dato che le autorità belghe hanno confermato la loro posizione, la Commissione ha deciso di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

 

Lettere di costituzione in mora

Emissioni delle automobili: la Commissione chiede ulteriori chiarimenti giuridici a cinque Stati membri

La Commissione ha deciso oggi di inviare lettere di costituzione in mora complementari alla Germania, alla Grecia, al Lussemburgo, alla Spagna e al Regno Unito chiedendo ulteriori informazioni sull'applicazione delle norme UE in materia di omologazione dei veicoli (direttiva 2007/46/CE). Al termine di un'attenta valutazione delle risposte della Germania, del Lussemburgo, della Spagna e del Regno Unito alle lettere di costituzione in mora inviate nel dicembre 2016, la Commissione intende ottenere ulteriori chiarimenti sui motivi per i quali questi Stati membri non abbiano applicato sanzioni a un costruttore automobilistico che ha utilizzato impianti di manipolazione vietati dal diritto dell'UE. La Commissione chiede inoltre altre informazioni alla Grecia in merito al sistema nazionale di sanzioni istituito in conformità alla legislazione UE in materia di omologazione. La Commissione ha infine chiuso il caso nei confronti della Lituania, ritenendo compatibile con il diritto dell'UE il sistema di sanzioni introdotto nel paese.

 

Pareri motivati

UNGHERIA: la Commissione avvia la seconda fase della procedura d'infrazione relativa alla legge sull'istruzione superiore

La Commissione europea ha deciso oggi di inviare un parere motivato all'Ungheria in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione della legge sull'istruzione superiore modificata il 4 aprile 2017. La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'Ungheria in quanto la legge modificata non è compatibile con la libertà degli istituti di istruzione superiore di prestare servizi e di stabilirsi in qualsiasi paese dell'UE. La Commissione continua inoltre a ritenere che la nuova legislazione sia in contrasto con la libertà accademica, il diritto all'istruzione e la libertà d'impresa, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e previsti dagli obblighi giuridici dell'Unione che discendono dal diritto commerciale internazionale. Dopo un'attenta analisi della risposta dell'Ungheria alla lettera di messa in mora della Commissione del 27 aprile, la Commissione conferma le conclusioni della valutazione giuridica e delle discussioni approfondite del Collegio del 12 e del 26 aprile 2017, che hanno portato all'avvio del procedimento di infrazione. L'Ungheria dispone ora di un mese di tempo per notificare alla Commissione le misure adottate per porre rimedio alla situazione. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di adire la Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

Commercio al dettaglio: la Commissione chiede all'UNGHERIA di eliminare le restrizioni riguardanti i dettaglianti

La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato all'Ungheria chiedendo l'eliminazione delle restrizioni applicabili alle imprese operanti in perdita nel settore del commercio al dettaglio. La legislazione ungherese vieta ai dettaglianti che vendono prodotti ad elevato turnover, come i generi alimentari, di proseguire l'attività in Ungheria se in perdita per due anni consecutivi. La Commissione ritiene che tale misura sia in contrasto con la libertà di stabilimento e con il principio di non discriminazione (articolo 49 del TFUE) nonché con la libera circolazione dei capitali (articolo 63 del TFUE) e non possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. L'Ungheria dispone ora di due mesi di tempo per notificare alla Commissione le misure adottate per porre rimedio alla situazione. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di adire la Corte di giustizia dell'UE.

Libera circolazione delle merci: la Commissione chiede alla SPAGNA di garantire la libera circolazione degli integratori alimentari

La Commissione ha deciso oggi di inviare alla Spagna un parere motivato invitandola a eliminare le pratiche discriminatorie che si ripercuotono sulla commercializzazione degli integratori alimentari. In base alla legislazione spagnola, all'atto della prima immissione sul mercato spagnolo di un integratore alimentare le imprese con sede in Spagna ne devono dare comunicazione alle autorità locali, mentre le imprese di altri paesi dell'UE devono presentare una domanda all'Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN – Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione), il che comporta costi maggiori. La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni spagnole limitino la libera circolazione delle merci (articolo 34 del TFUE), in quanto discriminatorie nei confronti delle imprese con sede in un altro paese dell'UE. La Spagna dispone ora di due mesi di tempo per notificare alla Commissione le misure adottate per porre rimedio alla situazione. in caso contrario, la Commissione potrà decidere di adire la Corte di giustizia dell'UE.

Apparecchiature radio: Apparecchiature radio: la Commissione chiede a tre Stati membri di recepire le norme in materia di apparecchiature radio

La Commissione ha deciso oggi di inviare pareri motivati a Cipro, alla Grecia e al Regno Unito, invitandoli a recepire la direttiva sulle apparecchiature radio (direttiva 2014/53/UE), che definisce i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza, compatibilità elettromagnetica e uso efficiente dello spettro radio. La direttiva pone le basi per un'ulteriore regolamentazione riguardante le chiamate di emergenza, l'interoperabilità e gli elementi di salvaguardia a garanzia della protezione dei dati personali e della vita privata. Stabilisce inoltre le procedure da applicare e gli obblighi da soddisfare prima che le apparecchiature radio possano essere immesse sul mercato interno dell'UE e rafforza la vigilanza del mercato. La direttiva avrebbe dovuto essere recepita integralmente nella legislazione nazionale degli Stati membri entro il 12 giugno 2016. La Grecia e il Regno Unito non hanno ancora comunicato alla Commissione il recepimento della direttiva nella legislazione nazionale, mentre Cipro ha comunicato un recepimento solo parziale. I tre Stati membri hanno ora due mesi di tempo per notificare alla Commissione il completo recepimento della direttiva. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell'UE.

 

10. Giustizia, consumatori e parità di genere

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand – tel.: + 32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659)

Lettera di costituzione in mora

UNGHERIA: la Commissione avvia una procedura d'infrazione in merito alla legge sulle ONG che ricevono finanziamenti dall'estero

La Commissione europea ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora all'Ungheria in merito alla recente legge sulle ONG che ricevono finanziamenti dall'estero, adottata il 13 giugno. La legge ungherese introduce nuovi obblighi per alcune categorie di ONG che ricevono annualmente finanziamenti esteri superiori a 7,2 milioni di HUF (circa 24 000 EUR): le ONG interessate dovranno registrarsi in qualità di "organizzazioni sostenute dall'estero" e presentarsi in quanto tali in tutte le loro pubblicazioni, nei siti web e nel materiale per la stampa e dovranno fornire alle autorità ungheresi informazioni specifiche sui finanziamenti ottenuti dall'estero. In caso di mancato rispetto dei nuovi obblighi di comunicazione e di trasparenza, tali organizzazioni rischiano di incorrere in sanzioni. La Commissione europea è giunta alla conclusione che questa legge non sia conforme al diritto dell'UE per i seguenti motivi: 1) interferisce indebitamente con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla libertà di associazione. La nuova legge potrebbe impedire alle ONG di raccogliere fondi e ne limiterebbe la capacità di svolgere il proprio lavoro; 2) introduce altresì in modo ingiustificato e sproporzionato restrizioni alla libera circolazione dei capitali, quale definita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I nuovi obblighi di registrazione, comunicazione e pubblicità stabiliti dalla legge sono discriminatori, impongono un onere amministrativo alle suddette organizzazioni e arrecano un potenziale pregiudizio alla loro reputazione. Tali misure possono avere un effetto dissuasivo sull'erogazione di finanziamenti dall'estero e renderne più complessa la riscossione da parte delle ONG interessate; 3) La legge solleva inoltre preoccupazioni in materia di rispetto del diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali e non garantisce un giusto equilibrio tra la volontà di trasparenza e il diritto dei donatori e dei beneficiari di proteggere i loro dati personali. Ciò riguarda in particolare l'obbligo di comunicare alle autorità ungheresi gli importi precisi delle transazioni e le informazioni dettagliate sui donatori; questi dati sono successivamente resi pubblici dalle autorità. La Commissione è quindi giunta alla conclusione che l'Ungheria non adempie gli obblighi derivanti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione ha pertanto deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora all'Ungheria, concedendo alle autorità ungheresi un mese di tempo per rispondere. La Commissione è pronta a sostenere e assistere le autorità ungheresi nella ricerca di una soluzione. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

 

11. Affari marittimi e pesca

(Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – tel.: + 32 229 56172, Iris Petsa – tel.: + 32 229 93321)

Pareri motivati

Pianificazione dello spazio marittimo: la Commissione invita cinque Stati membri a comunicare le misure nazionali di recepimento della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia e Finlandia per non aver notificato il completo recepimento nella legislazione nazionale delle norme UE che istituiscono un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (direttiva 2014/89/UE). Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti e comunicare tali misure alla Commissione entro il 18 settembre 2016. La concorrenza per lo spazio marittimo (in materia di apparecchiature per le energie rinnovabili, pesca e acquacoltura, turismo, estrazione di materie prime, rotte di trasporto marittimo e altre applicazioni) ha messo in rilievo la necessità di gestire in modo più coerente le acque europee. La pianificazione dello spazio marittimo ha una dimensione transfrontaliera e intersettoriale volta a garantire che le attività umane in mare si svolgano in modo efficiente, sicuro e sostenibile e a conseguire vari obiettivi ecologici, economici e sociali. La direttiva definisce un approccio comune per i paesi dell'UE e stabilisce requisiti minimi per la pianificazione delle zone marittime. Gli Stati membri interessati dispongono di due mesi di tempo per ottemperare ai loro obblighi; trascorso tale periodo la Commissione potrà decidere di adire la Corte di giustizia dell'UE.

 

12. Migrazione, affari interni e cittadinanza

(Per ulteriori informazioni: Natasha Bertaud – tel.: + 32 229 67456, Tove Ernst – tel.: + 32 229 86764, Markus Lammert – tel.: + 32 229 58602)

 

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Migrazione legale: la Commissione deferisce il BELGIO alla Corte di giustizia per aver omesso di emanare norme comuni per i lavoratori dei paesi terzi

La Commissione europea ha deciso in data odierna di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell'UE per incompleta attuazione della direttiva sul permesso unico (direttiva 2011/98/UE). Concepita per agevolare la migrazione legale, la direttiva introduce procedure semplificate e un insieme comune di diritti per i lavoratori dei paesi terzi. Il Belgio, che non ha rispettato il termine iniziale di recepimento fissato al 25 dicembre 2013, non ha ancora attuato pienamente la direttiva. La Commissione ha pertanto deciso di deferire quest'oggi il Belgio alla Corte di giustizia dell'UE. Gli Stati membri dovevano recepire completamente tale direttiva entro il 25 dicembre 2013, data alla quale il Belgio aveva recepito solo in parte le nuove norme. La Commissione ha quindi inviato al Belgio una lettera di costituzione in mora nel marzo 2014 e successivamente, nell'aprile 2015, un parere motivato. Nel novembre 2015 la Commissione ha deferito il Belgio alla Corte di giustizia dell'UE. Il deferimento è stato sospeso nell'aprile 2016, dopo l'invio di informazioni supplementari ad opera delle autorità belghe. A tutt'oggi, però, il Belgio non ha ancora notificato alla Commissione il recepimento completo della direttiva nel suo ordinamento interno e la Commissione ha pertanto deciso di deferire nuovamente il caso alla Corte di giustizia dell'UE, proponendo nel contempo una sanzione pecuniaria giornaliera di 70 828,80 EUR. L'importo della sanzione è stato calcolato tenendo conto della gravità e della durata dell'infrazione nonché dell'effetto deterrente riflesso nella capacità finanziaria dello Stato membro. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

 

Pareri motivati e archiviazioni

Migrazione legale: la Commissione chiede a BELGIO, CROAZIA, FINLANDIA e SVEZIA di assicurare la piena attuazione della direttiva sui lavoratori stagionali e archivia i casi contro ESTONIA, LUSSEMBURGO e ROMANIA

La Commissione affronta quest'oggi le carenze nel recepimento della direttiva sui lavoratori stagionali (direttiva 2014/36/UE) che, adottata il 26 febbraio 2014, stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e ne definisce i diritti. La direttiva avrebbe dovuto essere recepita integralmente nell'ordinamento interno degli Stati membri entro il 30 settembre 2016. Oggi la Commissione europea ha inviato pareri motivati a Croazia e Finlandia per non aver comunicato le misure adottate a livello nazionale al fine di recepire la direttiva sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. La Commissione ha inoltre inviato pareri motivati a Belgio e Svezia per aver comunicato parzialmente le misure adottate a livello nazionale al fine di recepire tale direttiva. Il 24 novembre 2016 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a BelgioCroaziaEstoniaFinlandiaLussemburgoRomania e Svezia per non aver recepito integralmente la direttiva sui lavoratori stagionali. Mentre Croazia e Finlandia non hanno ancora comunicato alcuna misura di recepimento della direttiva, la Commissione ritiene che le misure notificate da Belgio e Svezia non recepiscano pienamente tutte le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale. Belgio, Croazia, Finlandia e Svezia dispongono ora di due mesi di tempo per notificare alla Commissione tutte le misure adottate al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva; trascorso tale periodo la Commissione europea potrà decidere di adire la Corte di giustizia dell'UE. Dopo aver esaminato le misure comunicate da Estonia, Lussemburgo e Romania, la Commissione ha deciso di archiviare le procedure avviate nei confronti di tali Stati membri.

 

13. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – tel.: + 32 229 56172, Alexis Perier – tel.: + 32 229 69143)

Lettera di costituzione in mora e pareri motivati

Trasporto sostenibile: la Commissione esorta otto Stati membri a recepire integralmente le norme sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi

La Commissione ha inviato quest'oggi un parere motivato a Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Regno Unitochiedendo loro di notificare il proprio piano strategico nazionale secondo le norme dell'UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (direttiva 2014/94/UE). Il quadro strategico nazionale è il principale strumento previsto dalla direttiva al fine di garantire la costruzione di sufficienti infrastrutture per i combustibili alternativi, compresi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale e idrogeno, e di evitare la frammentazione del mercato interno. Accelerare la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi è essenziale al fine di conseguire una mobilità pulita e competitiva per tutti i cittadini europei, come stabilito dalla Commissione nel pacchetto "L'Europa in movimento", adottato nel maggio 2017. I sette Stati membri dispongono ora di due mesi di tempo per ottemperare ai loro obblighi a norma della direttiva; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di adire la Corte di giustizia dell'UE. La Commissione ha altresì deciso di inviare una lettera di costituzione in mora allaSvezia per aver notificato un quadro strategico nazionale che non contiene gli elementi minimi richiesti dalla direttiva.

 

Parere motivato

Diritti dei passeggeri: la Commissione invita la GRECIA ad applicare pienamente le norme sui passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne

Oggi la Commissione ha chiesto alla Grecia di applicare pienamente le norme dell'UE sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne nell'UE (regolamento n. 1177/2010). La legislazione greca impedisce attualmente ai passeggeri di beneficiare pienamente dei diritti concessi da tale regolamento in caso di cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri. La Grecia dispone ora di due mesi per notificare alla Commissione le misure adottate per la corretta applicazione del regolamento; diversamente la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

 

14. Salute e sicurezza alimentare

(Per ulteriori informazioni: Anca Paduraru – tel.: + 32 229 91269, Aikaterini Apostola – tel.: +32 229 87624)

Parere motivato

La Commissione invita l'Italia ad attuare le azioni necessarie ad arrestare la diffusione della "Xylella fastidiosa"

La Commissione ha inviato oggi un parere motivato all'Italia in quanto le autorità non appaiono in grado di arrestare la diffusione di un organismo nocivo, la Xylella fastidiosa. In seguito ad un'epidemia di Xylella fastidiosa nella regione Puglia, le autorità italiane erano tenute a rispettare pienamente le norme dell'UE in materia di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nell'UE [decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione e direttiva 2000/29/CE del Consiglio]. Tali norme comportavano la rimozione delle piante infette dal territorio colpito non appena fosse stata confermata per la prima volta la presenza di Xylella fastidiosa. In Italia è stata tuttavia notificata la presenza di nuovi focolai e il calendario comunicato dall'Italia non si è rivelato efficace per garantire l'immediata rimozione degli alberi infetti, come prescritto dalla normativa dell'UE. La Xylella fastidiosa è uno dei batteri delle piante più pericolosi al mondo e provoca una serie di malattie che hanno enormi ripercussioni economiche sull'agricoltura. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie all'eradicazione della Xylella fastidiosa e vietarne la diffusione in tutti gli Stati membri. La richiesta della Commissione avviene in forma di parere motivato e fa seguito a una lettera di costituzione in mora già inviata nel dicembre 2015. Successivamente la Commissione ha inviato alle autorità italiane un'ulteriore lettera di costituzione in mora nel luglio 2016. L'Italia dispone ora di due mesi per ottemperare ai propri obblighi; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE.

 

15. Fiscalità e unione doganale

(Per ulteriori informazioni: Vanessa Mock – tel.: + 32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: + 32 229 87183)

Parere motivato

Fiscalità: la Commissione invita la FRANCIA a porre fine al trattamento sfavorevole nei confronti dei contribuenti che percepiscono un reddito di fonte estera

La Commissione ha chiesto alla Francia di modificare alcune disposizioni riguardanti le modalità di calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le norme attualmente in vigore in Francia stabiliscono che i contribuenti che risiedono in Francia e percepiscono una parte dei loro redditi in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) non possono beneficiare degli stessi vantaggi fiscali personali e familiari applicati ai redditi percepiti in Francia. Secondo le norme francesi, il contribuente in situazione di deficit non può neppure beneficiare di rimborsi o differimenti dei crediti d'imposta per i redditi di fonti estere. Mantenendo in vigore tali disposizioni, la Francia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'accordo SEE relativo alla libera circolazione dei lavoratori, al diritto di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali. Se le autorità francesi non agiranno entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.

 

Pareri motivati e archiviazioni

Fiscalità: la Commissione invita BULGARIA, CIPRO e PORTOGALLO a recepire le nuove norme di trasparenza per lo scambio dei ruling fiscali

La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a BulgariaCipro e Portogallo a motivo della mancata comunicazione, da parte di questi Stati membri, del recepimento delle nuove misure sullo scambio automatico dei ruling fiscali tra le autorità fiscali dell'UE [direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio]. Gli Stati membri erano tenuti a recepire tali misure entro il 31 dicembre 2016. Le nuove norme sono intese a contrastare l'elusione fiscale transfrontaliera, la pianificazione fiscale aggressiva e la concorrenza fiscale dannosa; il primo scambio di informazioni tra tutte le autorità fiscali dell'UE dovrebbe avvenire entro il mese di settembre di quest'anno. La Commissione ha concesso ai tre paesi un termine di due mesi per rispondere. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell'UE. Nel frattempo la Commissione ha anche accolto con favore il recepimento delle medesime misure da parte di Repubblica cecaGreciaUngheria e Polonia e ha deciso in data odierna di archiviare i rispettivi casi di infrazione. La Commissione valuterà successivamente se la legislazione di tutti gli Stati membri soddisfi tutte le prescrizioni contenute nella nuova normativa.

 

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