di Pieruigi Roesler Franz
18.5.2019 – L’INPGI é “un mero gestore della cassa del FONDO EX FISSA” (fondo contrattuale FIEG/FNSI, ndr). E proprio la nuova Convenzione del 2014 – cui l’INPGI non ha partecipato, “dimostra che l’INPGI non é parte degli accordi che hanno istituito la prestazione integrativa, né di quelli che l’hanno abolita”. Di conseguenza l’ente previdenziale dei giornalisti non può mai rispondere dell’eventuale illiquidità del Fondo EX FISSA FIEG/FNSI. Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Corte d’appello di Roma con ulteriori diverse recenti sentenze. Nelle decisioni si ribadisce l’origine contrattuale collettiva dell’istituto “ex-fissa”, cui l’INPGI resta formalmente estraneo, e pertanto in qualità di mero gestore del fondo, non vincolato dall’obbligo di corrispondere le prestazioni “in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie, stante il carattere di completa autonomia del fondo speciale”, anche in virtù del principio di assoluta separatezza dei fondi destinati al trattamento integrativo rispetto a quelli destinati alla previdenza obbligatoria.
La Corte mette oltretutto in luce il corretto operato dell’Ente nel suo ruolo di gestore del fondo, che ha sempre posto in essere tutte le attività di sorveglianza e segnalazione necessarie, avendo sempre “tempestivamente e costantemente messo a conoscenza le parti sociali della situazione di grave carenza finanziaria del fondo.” Tali pronunce si inseriscono nell’ampio solco già tracciato dalla giurisprudenza e consolidano la posizione di correttezza dell’INPGI sul tema della liquidazione dell’indennità “ex-fissa”.
Si segnala tuttavia che nel frattempo sono già iniziate davanti al tribunale del lavoro di Roma, ma con una diversa impostazione giuridica, delle nuove vertenze da parte di alcuni degli oltre duemila giornalisti pensionati creditori del Fondo EX FISSA che contestano il mancato rispetto degli impegni a suo tempo presi dal Fondo e che conseguentemente chiedono il pagamento di quanto loro dovuto.
Complessivamente sono stati così finora tredici i verdetti di 2° grado favorevoli all’INPGI nella capitale. Una sola sentenza é stata, invece, finora favorevole in appello ad un giornalista, ma in realtà determinata da ragioni formali attinenti ad asseriti vizi rilevati nel corso del procedimento giudiziale. Questi sono in sintesi gli ultimi 5 verdetti della Corte d’appello di Roma favorevoli all’ente in tema di EX FISSA FIEG/FNSI che si aggiungono alle sentenze n. 5029/17, 3212/18, 4559/18, 4822/18 e 308/19 e a quella di Milano (sentenza n. 2136/17):
1) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro (Presidente e relatore Maria Antonia Garzia) con sentenza n. 1828 del 27 aprile 2019, scaricabile dal sitohttp://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20n.%201828-2019%20Corte%20App.%20RM.pdf, ha respinto l’appello di un ex direttore contro l’INPGI e la FNSI condannando il ricorrente a pagare circa 4.800 euro a ciascuna delle controparti in causa per le spese legali.
2) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro ((Presidente e relatore Anna Maria Franchini) con sentenza n. 1822 del 24 aprile 2019, scaricabile dal sitohttp://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20n.%201822-2019%20Corte%20App.%20RM.pdf ha respinto il ricorso di un ex capo servizio di un giornale che rivendicava dall’INPGI il pagamento dell’EX FISSA FIEG/FNSI. Nel giudizio era intervenuta la FNSI. I giudici hanno compensato tra le parti le spese legali.
3) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro (Presidente Giovanni Cannella, relatore Giovanna Ciardi) con sentenza n. 1508 dell’11 aprile 2019, scaricabile dal sitohttp://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20Corte%20di%20Appello%20RM%201508-2019.pdf ha respinto il ricorso dell’ex redattore di un giornale che rivendicava dall’INPGI il pagamento del cosiddetto “accantonamento” dell’EX FISSA FIEG/FNSI, compensando tra le parti le spese legali.
Nella decisione si smentisce la tesi – paventata dal giornalista – sulla natura di accantonamento” presso l’INPGI delle somme per la liquidazione della “ex fissa”. Si ribadisce infatti che la volontà delle parti sociali firmatarie dell’Accordo istitutivo del Fondo era di non costituire il Fondo con accantonamenti individuali per ogni lavoratore, alimentati con i contributi dei datori di lavoro, ma di costituire un unico Fondo separato ed indistinto e di procedere all’accantonamento della somma necessaria al pagamento della prestazione solo al verificarsi degli eventi previsti dall’art. 3 (in sintesi, i vari casi di risoluzione del rapporto di lavoro, compreso il caso di decesso).
4) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro 5° collegio (Presidente Anna Maria Franchini, relatore Carlo Chiriaco) con sentenza n. 1348 del 2 aprile 2019, scaricabile dal sitohttp://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20Corte%20App%20RM%201348-2019.pdfha respinto l’appello di un giornalista contro l’INPGI e la FNSI compensando tra le parti le spese legali;
5) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro (Presidente Rosa Scotto di Carlo, relatore Stefano Scarafoni) con sentenza n. 1210 del 25 marzo 2019, scaricabile dal sitohttp://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20Corte%20App%20RM%201210-2019.pdfha respinto l’appello di un ex direttore contro l’INPGI e la FNSI condannando il ricorrente a pagare circa 4.800 euro a ciascuna delle controparti in causa per le spese legali;
6) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro (Presidente Vittoria Di Sario, relatore Vincenzo Selmi) con sentenza n. 439 del 22 marzo 2019, scaricabile dal sitohttp://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20Corte%20App%20RM%20439-2019.pdf ha respinto l’appello di un ex vice capo servizio contro l’INPGI e la FNSI compensando tra le parti le spese legali;
7) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro (Presidente e relatore Vittoria Di Sario) con sentenza n. 433 del 21 febbraio 2019, scaricabile dal sitohttp://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20Corte%20App%20RM%20433-2019.pdfha accolto il ricorso dell’INPGI contro la precedente sentenza del tribunale del lavoro di Roma che aveva, invece, dato ragione ad un ex inviato speciale di un quotidiano compensando tra le parti le spese legali;
8) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro (Presidente e relatore Vittoria Di Sario) con sentenza n. 432 del 21 febbraio 2019, scaricabile dal sitohttp://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20Corte%20App%20RM%20432-2019.pdf ha respinto l’appello di un ex redattore ordinario di un quotidiano sportivo contro l’INPGI e la FNSI compensando tra le parti le spese legali.
Fonte: Il Notiziario, curato da Franco Abruzzo/portavoce del MIL