Roma, 15 febbraio 2022 – La riforma costituzionale approvata lo scorso 8 febbraio ha modificato, con riguardo alla tutela dell’ambiente, due articoli: l’articolo 9 contenuto nella prima parte relativa ai principi fondamenti e l’articolo 41 contenuto nel Titolo III – Rapporti economici (leggi la costituzione sul sito del Quirinale). Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi (leggi La protezione dell’ambiente è in Costituzione) e torniamo sull’argomento per comprendere il senso di questa riforma costituzionale che non ha sollevato alcun dibattito pubblico di rilievo. Ci aiuta Marco Betzu, professore di diritto costituzionale all’Università degli Studi di Cagliari.
Professor Betzu, potrebbe spiegarci se l’introduzione della tutela dell’ambiente è effettivamente una novità per la nostra Costituzione?
No, non direi. La tutela dell’ambiente non è un principio nuovo per la Costituzione italiana. Anzitutto lo si deduceva dagli articoli 9 e 32 del precedente testo relativi alla tutela del paesaggio e alla tutela della salute. Inoltre la Corte Costituzionale, fin dagli anni ’80, ha individuato la tutela dell’ambiente come un valore costituzionale da proteggere e che le leggi statali e regionali avrebbero dovuto rispettare.
I principi che sono stati introdotti erano quindi già previsti nel tessuto costituzionale. Inoltre nella riforma del 2001 sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, la tutela dell’ambiente era già esplicitamente indicata all’articolo 117 comma 2 come materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.
Quindi con questa revisione non è cambiato nulla?
La riforma è ben scritta, è comprensibile, affronta principi altamente condivisibili ma non è innovativa sul tema ambientale perché come spiegavo non si tratta di una novità per i nostri principi costituzionali. Ritengo invece che un aspetto davvero innovativo, che si scorge nell’articolo 9 appena modificato, sia il riferimento all’interesse delle future generazioni. Questa è davvero una novità.
Alla luce di queste sue osservazioni, era necessaria una revisione costituzionale che esplicitasse il principio di tutela ambientale?
Partiamo dal presupposto che la Costituzione non va modificata, va applicata. Detto questo, in generale, i testi costituzionali non hanno bisogno di essere aggiornati puntualmente per intercettare nuovi bisogni, come invece avviene per le leggi ordinarie o per i regolamenti. Le costituzioni di qualsiasi Stato sono da sempre oggetto di una interpretazione evolutiva grazie al contributo della giurisprudenza costituzionale in grado di adattare il testo costituzionale alle mutate esigenze. Sebbene la tutela dell’ambiente, nel testo del 1948, non fosse stata espressamente inserita in realtà era stata già riconosciuta dalla Corte Costituzionale.
Modificare di frequente la Costituzione determina un approccio diciamo svalutativo della nostra Costituzione perché tende a degradarla da atto fondamentale che contiene principi che non possono essere messi in discussione a mero testo legislativo che può essere oggetto di continue revisioni.
Quante volte è stata revisionata la Costituzione italiana?
Dal 1948 ad oggi 19 volte. Le do un dato di paragone: in quasi 200 anni, la costituzione degli Stati Uniti è stata modificata 27 volte e comunque i primi dieci emendamenti risalgono al 1791. E questo è un problema per la stabilità della Costituzione.
Rischiamo di aver scritto un principio debole sul piano legislativo?
Il fatto che ci sia stato un così ampio consenso in Parlamento dà certamente una forte legittimazione politica a questa riforma. Ma sarebbe stata opportuna anche una revisione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni su questa materia, perché ad oggi i ricorsi costituzionali sono numerosi. Il testo attuale infatti affida allo Stato la tutela ambientale e alle Regioni la sua valorizzazione. I limiti non sono ben definiti e quindi non si riesce a dare piena attuazione a questo principio. Sarebbe stato anche utile rafforzare i luoghi di incontro tra Stato e Regioni proprio su questi temi.
Questa revisione non ha sollevato un dibattito mediatico. Secondo lei perché?
Perché non ha dato adito a scontri parlamentari, la condivisione è stata davvero ampia. Nessun partito aveva nulla da obiettare. Non ci vedo assolutamente nessun retro pensiero nel silenzio anche da parte della stampa. Quando le riforme non sollevano conflitti e riguardano temi così condivisi tendono a passare inosservate. Inoltre in questi giorni l’attenzione è stata attratta da altri fatti politici come ad esempio l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
Che effetti avrà questa riforma?
Sarà interessante osservare l’applicazione dell’articolo 9 nel passaggio in cui stabilisce che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Penso ad esempio alla caccia e alla pesca e vedremo come le forze politiche costruiranno una disciplina a tutela degli animali perché esistono interessi effettivamente confliggenti.
Talvolta ritorna il dibattito sull’energia nucleare. Ritiene che questa modifica fermi definitivamente qualsiasi discussione in proposito?
Posto che la produzione di energia nucleare degli anni ’80 non è paragonabile a quella di oggi, non credo che la riforma avrà effetti su questo tema. Si tratta di una decisione che dipende da valutazioni scientifiche, dalle nuove scoperte e che riguardano la sicurezza degli impianti nucleari. In tema di energia il legislatore sarà chiamato ad un nuovo impegno sulla necessità di approntare delle politiche che siano maggiormente rispettose dell’ambiente, penso ad esempio alla necessità di rendere effettive le energie rinnovabili o ad esempio alla necessità di passare ad un trasporto che utilizza fonti pulite. In questo caso sarà indispensabile prevedere anche tutte le infrastrutture necessarie per rendere concreto questo principio.
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