Immagine: Bruno Contrada
di Redazione
Nel luglio del 2008 Bruno Contrada, ex capo della Squadra Mobile di Palermo e della sezione siciliana della Criminalpol, si è rivolto alla Corte di Strasburgo affermando che – in base all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani, che stabilisce il principio "nulla pena sine lege" – non avrebbe dovuto essere condannato perché "il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso è il risultato di un'evoluzione della giurisprudenza italiana posteriore all'epoca in cui lui avrebbe commesso i fatti per cui è stato condannato".
Il 14 aprile 2015 i giudici di Strasburgo, a differenza di quanto fatto da quelli italiani, gli hanno dato ragione, affermando che i tribunali nazionali, nel condannare Contrada, non hanno rispettato i principi di "non retroattività e di prevedibilità della legge penale". Nella sentenza i giudici affermano che "il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato il risultato di un'evoluzione della giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni '80 e consolidatasi nel 1994 e che quindi la legge non era sufficientemente chiara e prevedibile per Bruno Contrada nel momento in cui avrebbe commesso i fatti contestatigli".
La Corte di Strasburgo sostiene anche che i tribunali italiani "non hanno esaminato approfonditamente la questione della non retroattività e della prevedibilità della legge" sollevata più volte da Bruno Contrada, e che non hanno quindi risposto alla questione "se un tale reato poteva essere conosciuto da Contrada quando ha commesso i fatti imputatigli". Contrada aveva chiesto alla Corte di accordargli 80 mila euro per danni morali, ma la Corte ha stabilito che lo Stato italiano dovrà versargliene solo 10 mila. I giudici di Strasburgo hanno respinto anche la richiesta di riconoscergli quasi 30 mila euro per le spese processuali sostenute a Strasburgo, ordinando all'Italia un risarcimento limitato a 2.500 euro.