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di Pierluigi Franz
IN CODA la sentenza n. 982/2019.
17.1.2019 – Ennesima bocciatura del contributo di solidarietà e/o del contributo straordinario di solidarietà sulle pensioni erogate da Casse previdenziali privatizzate. Per la settima volta nelle ultime 5 settimane la Cassazione con sentenza n. 982 del 16 gennaio 2019 ha ritenuto illegale il taglio delle pensioni delle Casse privatizzate senza una preventiva e specifica norma di legge in tal senso. E'stato così integralmente confermato quanto già stabilito dalla Suprema Corte con altre sei decisioni emesse tra il 10 dicembre 2018 e il 10 gennaio 2019 (la n. 31875 del 10 dicembre 2018, la n. 32595 del 17 dicembre 2018, la n. 20 del 3 gennaio 2019, la n. 180 dell'8 gennaio 2019, la n. 423 dell'8 gennaio 2019 e la n. 603 del 14 gennaio 2019), che si aggiungono alle 4 nel 2017 e ad ulteriori 25 dal 2004 al 2016. Una pioggia che nell’ultimo mese si è particolarmente intensificata ed è opportuno spiegarne la ragione.
Nella stessa udienza del 3 ottobre 2018 davanti alla Sezione lavoro della Cassazione erano state infatti concentrate decine di cause identiche riguardanti in generale sia la problematica del contributo di solidarietà a carico dei pensionati, sia la modifica dei trattamenti di quiescenza per gli assicurati non ancora andati in pensione, decisa da due Casse previdenziali privatizzate, cioé dalla Cassa dei Dottori Commercialisti e dalla Cassa Ragionieri e Periti Commerciali. Le motivazioni delle ultime 7 sentenze – pressoché identiche tra loro – sono state, però, depositate in cancelleria a singhiozzo, anziché tutte nello stesso giorno per questioni di cancelleria e dattilografia. Di conseguenza le sentenze hanno avuto una numerazione diversa di alcune settimane l’una dall’altra.
La conclusione é stata, però, sempre la stessa: il "contributo di solidarietà" sulle pensioni é una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge come prescrive l'art. 23 della Costituzione.
Pertanto un ente previdenziale privatizzato non può deliberare alcun taglio delle pensioni nei confronti dei propri iscritti già in quiescenza. Infatti "esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore".
Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 982 del 16 gennaio 2019 (Presidente: Antonio Manna, relatore Roberto Bellé) scaricabile dal sitohttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190116/snciv@sL0@a2019@n00982@tS.clean.pdf
Fonte: Il Notiziario sui mass media/direttore Franco Abruzzo portavoce del MIL
(https://www.francoabruzzo.it )