Roma, 28 aprile 2023 – Oggi si celebra la Giornata internazionale della sicurezza e della salute sul lavoro (World Day for Safety and Health at Work), istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Una giornata che, a seguito della riforma scolastica che ha previsto l’introduzione dell’alternanza scuola- lavoro, riguarda anche l’ambito scolastico.
Nel 2022 sono morti 2 studenti nel periodo di alternanza: Lorenzo Parelli (18 anni) e Giuseppe Lonoci (16 anni) ed un terzo (17 anni) è rimasto gravemente ustionato per un ritorno di fiamma (qui gli approfondimenti). In questo senso sono nate delle mobilitazioni studentesche che chiedono la profonda revisione – se non l’eliminazione- del periodo di alternanza scuola lavoro.
Secondo gli ultimi dati dell’INAIL, nel 2022 sono state presentate 697.773 denunce sugli infortuni sul lavoro (+25,7% rispetto allo stesso periodo del 2021), 1.090 delle quali con esito mortale; le patologie di origine professionale denunciate sono altresì aumentate, 60.774 (+9,9%).
Attualmente la normativa vigente in materia di sicurezza considera lo studente durante il PCTO – il Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento- come equiparato al lavoratore; in base all’articolo 2, comma 1, del Testo unico sicurezza lavoro “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società o dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice Civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDUU) dichiara che “Sarebbe necessario che gli studenti venissero formati adeguatamente sul tema della sicurezza onde prevenire eventuali infortuni e malattie professionali. Attualmente i percorsi formativi sono normati dall’articolo 37 del TU (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e dagli Accordi Stato Regioni del 2011“.
Sono previste due fasi formative: la prima, Formazione generale; la seconda Formazione specifica, riferita ai rischi e alle caratteristiche del luogo di lavoro che ospiterà lo studente.
Ebbene la formazione generale, secondo le FAQ del Ministero dell’istruzione e la guida dell’Inail e del Miur Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola, dovrebbero essere fornite dall’istituto scolastico, infatti oggi è possibile far svolgere agli studenti il corso online di 4 ore disponibile sulla piattaforma https://alternanza.miur.gov.it/; la seconda (formazione specifica), invece, dovrebbe essere garantita dal datore di lavoro o dalla scuola, previo accordo, qualora quest’ultimo non fosse in grado di offrirla.
Il CNDDU fa presente di aver ricevuto segnalazioni in merito alla formazione specifica che destano preoccupazione in quanto al momento non sono disponibili risorse economiche nel bilancio delle scuole in grado di garantire tale adempimento formativo. Inoltre, da quello che sta emergendo, molte aziende non sono in grado di formare adeguatamente gli studenti dal momento che non riescono a coprire i costi della formazione specifica. Si chiede urgentemente al Ministero dell’Istruzione del Merito di avviare un monitoraggio al fine di comprendere l’entità della criticità rilevata, in modo da intervenire tempestivamente.
“Riteniamo opportuno programmare sin dall’inizio dell’anno scolastico le attività didattiche sul tema della sicurezza, – dichiara prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU- assicurando anche le risorse economiche necessarie di riferimento in funzione della formazione specifica necessaria oppure consentire ai docenti della classe di concorso A-46 discipline giuridiche ed economiche e delle classi concorso affini di poter maturare i requisiti atti a ricoprire il ruolo di formatori anche nella formazione specifica”.