Roma, maggio 2023 – Solo due settimane fa hanno scioperato tre ore per denunciare il proprio disagio lavorativo collegato alla carenza di personale e all’inefficienza delle procedure informatiche. Ma il tanto atteso Decreto lavoro non porta le soluzioni auspicate. Il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni e l’ampliamento della platea del personale scolastico che beneficia delle coperture INAIL aggiunge altri dieci milioni di cittadini agli utenti dell’Istituto Nazionale.
Ma a parità di personale e senza ulteriori investimenti. I dipendenti non ce la fanno.
“Se la risposta del governo allo sciopero nazionale di tutto il personale dell’Inail fosse quella contenuta nei decreti lavoro e di riforma della governance degli enti pubblici – dichiarano i coordinatori nazionali di FP CGIL, CISL FP, UIL PA, ANMI, CONFSAL UNSA, USB PI, FLP e DIRSTAT FIALP-, siamo pronti a scendere nuovamente in campo con ulteriori iniziative di lotta. Si tratterebbe infatti di una risposta totalmente inadeguata e ai limiti della provocazione“.
Il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni e l’estensione delle tutele
Nel 2022 Lorenzo Parelli (18 anni) e Giuseppe Lonoci (16 anni) sono morti durante il periodo di alternanza scuola lavoro. Un terzo studente di appena 17 anni è rimasto gravemente ustionato da un ritorno di fiamma. La famiglia di una quarta vittima, Giuliano de Seta, non è stata risarcita da INAIL a causa di una grave lacuna normativa.
Su questo scenario ha preso forma il recente Decreto Lavoro che, nell’ambito degli interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi, istituisce con l’articolo 17 il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. L’articolo 18 estende inoltre la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Il problema è che a fronte di queste innovazioni il Decreto non prevede il rafforzamento di organico di INAIL con la conseguenza che le tutele potrebbero non essere effettive.
“Le previsioni contenute negli articoli 17 e 18 del DL Lavoro, che istituiscono un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, e che estendono la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, se non accompagnate da un adeguato potenziamento degli organici, infatti, rischiano di mettere ulteriormente in crisi il sistema dei servizi istituzionali erogati dall’Istituto e di vanificare la stessa volontà politica di ampliare temporaneamente in via sperimentale la tutela sociale”, continuano i sindacati. “Chiunque sarà chiamato a guidare l’Istituto dovrà fare i conti con i diritti e le legittime rivendicazioni di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, che sono rimasti gli unici veri baluardi dell’Inail e faranno di tutto per salvaguardarne la preziosa e fondamentale funzione sociale”, concludono.
Speranze dunque riposte nell’iter di conversione in legge del Decreto, durante il quale il Parlamento potrebbe apportare modifiche al testo a beneficio e a tutela di tutti i soggetti interessati.
Effettività del Fondo
Il Fondo, nelle intenzioni del Governo, sarà attivo tra 4 mesi poiché “i requisiti e le modalità per l’accesso al Fondo, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto“.
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