Friuli Venezia Giulia, la Consulta boccia il contratto giornalistico per gli uffici stampa della Regione

Secondo la Corte Costituzionale, la norma varata dalla Giunta allora guidata da Debora Serracchiani è in contrasto con la Carta, fra le altre ragioni, perché viola il principio generale che affida alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dipendenti pubblici

Friuli Venezia Giulia, la Consulta boccia il contratto giornalistico per gli uffici stampa della Regione. Secondo la Corte Costituzionale, la norma varata dalla Giunta allora guidata da Debora Serracchiani è in contrasto con la Carta, fra le altre ragioni, perché viola il principio generale che affida alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dipendenti pubblici. –  In coda nota di Pierluigi Franz – 

La Corte Costituzionale boccia l’applicazione del contratto di lavoro giornalistico negli uffici stampa della Regione Friuli Venezia Giulia e negli enti del comparto unico regionale, comprese le aziende sanitarie. 
La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale della norma che, in attesa della definizione del contratto per chi si occupa d’informazione nelle pubbliche amministrazioni, prevedeva l’applicazione del contratto giornalistico, invece di quello del pubblico impiego, ai redattori che lavorano nel comparto regionale.

La norma è prevista all’articolo 1 della legge regionale 5 del 2018, quella per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale, ed è stata impugnata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri davanti alla Consulta che l’ha giudicata illegittima per una serie di motivi.

Perché – stando al ragionamento del governo – determina una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici; perché contrasta con il principio generale che affida alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati; e, infine, perché non sono possibili deroghe neanche in via provvisoria.

La Regione ha tentato di far valere la competenza primaria che la Costituzione le riconosce in materia di ordinamento degli uffici e nello stato giuridico ed economico del personale, ma la Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le tesi dello Stato.

PER APPROFONDIRE
Di seguito la sentenza della Corte Costituzionale n.81 del 2019.

 Corte Costituzionale Pronuncia 81 2019

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TESTO originale  http://www.fnsi.it/friuli-venezia-giulia-la-consulta-boccia-il-contratto-giornalistico-per-gli-uffici-stampa-della-regione

NOTA DI PIERLUIGI FRANZ  

12.4.2019 – Con sentenza n. 81 di ieri (11 aprile 2019) redattore il professor Prosperetti, scaricabile dal sito https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=81 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, c. 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 09/02/2018, n. 5, riguardante l’applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico nelle more dell’attuazione dell’art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000 per il personale iscritto all’albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale. Quasi contemporaneamente pochi giorni fa il Parlamento ha approvato la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (Gazzetta Ufficiale n.75 del 29-3-2019) e in particolare l’art. 25-bis (Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni). Tale norma, entrata in vigore il 30 marzo 2019, prevede testualmente che: “All’articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti”. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come é noto, é una delle cinque Regioni a Statuto speciale. QUESITO: la sentenza di ieri della Consulta, essendo successiva, che effetto avrà sulla nuova norma di legge statale in vigore dal 30 marzo 2019 (ma ignorata nella decisione n. 81/2019), che sembra congelare il contratto di lavoro giornalistico per chi lavora nell’ufficio stampa del Friuli-Venezia Giulia fino al 31 ottobre 2019?

 Fonte Il Notiziario (in 15 capitoli), curato da Franco Abruzzo/portavoce del MIL?

https://www.francoabruzzo.it/
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