USPI informa. Editoria: fino al 20 novembre le domande per il Credito di imposta per i servizi digitali 2021

Le aziende editoriali ammesse al beneficio. modalita di presentazione delle domande, data e ora di scadenza previsti dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri

  
 Roma, ottobre 2021 – L’Unione Srampa Periodica Italiana( USPI) sottolinea l’importanza di un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui,  dal 20 ottobre 2010 (ore 10.00) fino al 20 novembre 2020 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali. La misura agevolativa è estesa agli anni 2021 e 2022 il DIE ricorda – con un apposito comunicato del 16 giugno scorso – che l’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge bilancio 2021), ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito di imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali, di cui all’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Modalità di presentazione delle domande Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso la apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it. Il portale è accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Dal menù “Servizi on-line” al percorso “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito imposta servizi digitali”. Le domande di ammissione per questo anno potranno essere presentate dal 20 ottobre al 20 novembre 2021. Il credito è riconosciuto con le modalità previste dal DPCM 4 agosto 2020Limite del Fondo Il limite di spesa complessivo è fissato rispettivamente in 8 milioni di euro e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022Chi può accedere al beneficio Sono ammessi al beneficio i soggetti con: 1. Sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio Economico Europeo; 2. Residenza fiscale, ai fini della tassabilità, in Italia. Oppure stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale correlata ai benefici; 3. Indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici); 4. iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione; 5. Impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminatoNon ammessi i percettori dei contributi diretti all’editoria Ricordiamo che il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici che non beneficiano dei contributi diretti ai quotidiani e periodici. Inoltre, i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni per la stessa categoria di beni e servizi. Calcolo del credito
 Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell’anno precedente a quello cui si riferisce il credito d’imposta, per i seguenti servizi digitali:acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;information technology di gestione della connettività.Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. Il codice tributo dell’Agenzia delle Entrate Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, con la Risoluzione n. 81/E/2020, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo: “6919” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Assistenza all’accesso al portale Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 14 ottobre 2021). Oppure contattare l’Help Desk al numero 0664892717 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00). Ulteriori chiarimenti Le risposte alle principali domande pervenute al Dipartimento sono consultabili tramite le FAQRichieste di chiarimento sul credito di imposta si possono inviare all’indirizzo di posta elettronica credito.digitale@governo.it. Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata sul sito del DIE. Oppure la pagina dedicata (in caricamento) del portale impresainungiorno.gov.it.

In ogni caso è possibile contattare gli uffici USPI per chiarimenti e aiuto nella compilazione della domanda online per via telefonica allo 06. 4071388 o all’indirizzo mail uspi@uspi.it
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