di Francesco Saverio Vetere – Segretario generale Unione Stampa Periodica Italiana USPI *
Il quinto comma dell’articolo 21 della Costituzione italiana
Il quinto comma dell’articolo 21 recita:
“La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.”
Analisi del comma
1. Significato della trasparenza sui finanziamenti
Questo comma riflette l’esigenza di garantire che i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare sull’origine dei finanziamenti dei mezzi di comunicazione, in particolare della stampa periodica. La trasparenza è considerata fondamentale per:
• Tutelare il pluralismo: conoscere le fonti di finanziamento permette di verificare se un giornale sia indipendente o legato a interessi specifici.
• Prevenire conflitti di interesse: la pubblicità delle fonti finanziarie consente di valutare eventuali influenze indebite sulle linee editoriali.
• Favorire la fiducia pubblica: sapere chi finanzia un giornale aiuta i lettori a formarsi un’opinione più consapevole sul contenuto.
2. Centralità del verbo “può”
L’utilizzo del verbo “può” introduce una possibilità, non un obbligo. Questo dettaglio linguistico ha importanti implicazioni giuridiche e politiche:
• Facoltà del legislatore:
• La Costituzione non impone, ma lascia alla discrezionalità del legislatore ordinario la scelta di introdurre o meno norme sulla trasparenza finanziaria.
• Questa formulazione implica che il legislatore debba valutare la necessità e l’opportunità di tali norme nel contesto storico, sociale e politico di riferimento.
• Limiti alla legiferazione:
• Qualora venga adottata una legge in materia, essa deve rispettare i principi di carattere generale e non creare discriminazioni tra diverse testate o mezzi di comunicazione.
• Possibile inazione:
• La previsione costituzionale non obbliga lo Stato a intervenire, lasciando aperta la possibilità che il legislatore scelga di non disciplinare la trasparenza dei finanziamenti. Questo ha portato a critiche sull’efficacia della norma.
3. Contesto Storico e Applicazione Pratica
• Contesto costituente:
• Il quinto comma fu introdotto in un’epoca in cui si temeva che la stampa potesse essere influenzata da poteri economici e politici, minando la libertà di informazione.
• Applicazione nella legislazione ordinaria:
• La trasparenza finanziaria della stampa è stata parzialmente regolata con leggi successive, in particolare quelle sui contributi pubblici all’editoria, ma non esiste una disciplina organica che renda obbligatoria la piena pubblicità delle fonti di finanziamento.
4. Critiche e proposte di miglioramento
1. Critiche al carattere facoltativo:
• L’uso del “può” è stato criticato per la sua debolezza normativa, lasciando alla discrezionalità politica un tema cruciale per la democrazia.
• In assenza di obblighi espliciti, alcuni editori non rendono pubbliche le loro fonti di finanziamento, alimentando dubbi sulla trasparenza e indipendenza.
2. Proposte di riforma:
• Alcuni sostengono che il quinto comma andrebbe riformulato con un verbo più vincolante, come “deve”, per obbligare il legislatore a intervenire.
• Si propone anche una legislazione specifica che richieda la pubblicazione periodica di bilanci e delle fonti di finanziamento delle testate giornalistiche.
Conclusione
Il quinto comma dell’Articolo 21 è un’importante previsione per promuovere la trasparenza dei finanziamenti della stampa periodica, ma l’utilizzo del “può” lo rende una disposizione di carattere eventuale, non obbligatoria. Questo margine di discrezionalità del legislatore, se da un lato garantisce flessibilità, dall’altro rischia di vanificare l’intento di garantire un’informazione libera da influenze occulte, soprattutto in assenza di una legislazione organica in materia.
Effettivamente, nonostante la legge 416/81 (“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”) abbia introdotto alcune norme sulla trasparenza nel settore editoriale, non esiste ancora una disciplina organica e completa sulle fonti di finanziamento dei giornali. La regolamentazione è parziale e non affronta in modo esaustivo la necessità di trasparenza finanziaria e di controllo sulle influenze economiche nel panorama editoriale.
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Francesco Saverio Vetere, nato a Cosenza il 26 aprile 1962, vive a Roma.
Avvocato patrocinante in Cassazione.
Dal novembre 1999 è Segretario Generale e Presidente della Giunta Esecutiva dell’USPI Unione Stampa Periodica Italiana, organismo nazionale di maggiore rappresentanza del comparto Editoria e Giornalismo.
Giornalista pubblicista.
Docente di Storia della Stampa Periodica, Università “Sapienza” di Roma.
Docente di Management dell’Editoria Periodica, Università “Sapienza” di Roma.
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