a cura di Francesco Saverio Vetere Segretario generale Unione Stampa Periodica Italiana USPI, [1] docente Sapienza Università di Roma
Testo dell’Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
La libertà di espressione come diritto naturale
La libertà di espressione è considerata un diritto naturale, ovvero un diritto intrinseco all’essere umano che esiste indipendentemente dal riconoscimento da parte dello Stato. Questo concetto si basa su diverse fondamenta storiche e filosofiche:
1. Filosofia del diritto naturale: pensatori come John Locke e Jean-Jacques Rousseau hanno sostenuto che gli individui possiedono diritti inalienabili dalla nascita, tra cui la libertà di espressione. Questi diritti sono precedenti e superiori alle leggi scritte e devono essere riconosciuti e protetti dalle istituzioni.
2. Riconoscimento costituzionale: la Costituzione Italiana, redatta dopo la caduta del fascismo, riconosce la libertà di espressione come fondamentale per prevenire il ritorno di regimi totalitari. Inserendo questo diritto nella Carta costituzionale, i padri costituenti hanno voluto garantire che ogni individuo potesse partecipare attivamente alla vita democratica.
3. Funzione nella democrazia: la libertà di espressione permette il libero scambio di idee e opinioni, essenziale per il funzionamento di una società democratica. Consente ai cittadini di informarsi, criticare, proporre alternative e contribuire al progresso sociale e politico.
4. Limiti e responsabilità: pur essendo un diritto naturale, la libertà di espressione non è assoluta. La Costituzione prevede limiti per tutelare altri diritti fondamentali, come la dignità, l’onore, la sicurezza nazionale e la protezione dei minori. Questi limiti devono essere stabiliti per legge e rispettare il principio di proporzionalità.
Importanza nell’attuale contesto sociale
• Pluralismo informativo: in un’epoca caratterizzata da molteplici mezzi di comunicazione, la libertà di espressione sostiene il pluralismo delle idee e delle informazioni, arricchendo il dibattito pubblico.
• Protezione contro la censura: l’Articolo 21 protegge gli individui e i media da forme di censura preventiva, garantendo che le voci critiche possano essere ascoltate.
• Responsabilità sociale: con la libertà viene anche la responsabilità di utilizzare questo diritto senza ledere gli altri. Questo equilibrio è fondamentale per mantenere una convivenza civile.
Conclusione
La libertà di espressione come diritto naturale è un pilastro fondamentale della Costituzione Italiana e della democrazia stessa. Riconoscendo questo diritto, la Repubblica si impegna a proteggere l’autonomia e la dignità di ogni individuo, promuovendo una società aperta al dialogo e al confronto delle idee. È attraverso l’esercizio responsabile di questa libertà che si può garantire il progresso e il benessere collettivo. (http://vetere.it [2])
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Francesco Saverio Vetere, nato a Cosenza il 26 aprile 1962, vive a Roma.
Avvocato patrocinante in Cassazione.
Dal novembre 1999 è Segretario Generale e Presidente della Giunta Esecutiva dell’USPI Unione Stampa Periodica Italiana, [1] organismo nazionale di maggiore rappresentanza del comparto Editoria e Giornalismo.
Giornalista pubblicista.
Docente di Storia della Stampa Periodica, Università “Sapienza” di Roma.
Docente di Management dell’Editoria Periodica, Università “Sapienza” di Roma.
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