Francesco Saverio Vetere – Segretario generale Unione Stampa Periodica Italiana USPI, docente SapienzaUniRoma
Il terzo e quarto comma dell’Articolo 21 trattano del sequestro delle pubblicazioni, stabilendo i limiti e le modalità in cui tale misura può essere applicata. Ecco i testi:
Terzo comma:
“Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.”
Quarto comma:
“In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.”
Analisi dei commi
1. Terzo comma: sequestro da parte dell’autorità giudiziaria
• Presupposti del sequestro:
• Il sequestro può avvenire solo in casi specifici:
• Per delitti espressamente previsti dalla legge sulla stampa.
• Per violazioni di norme relative all’indicazione di responsabili editoriali (come l’obbligo di indicare il direttore responsabile o l’editore).
• Garanzie e limiti:
• È richiesto un atto motivato dell’autorità giudiziaria, che deve specificare le ragioni del sequestro.
• Il principio è quello della non arbitrarietà: il sequestro deve essere giustificato e applicabile solo nei casi stabiliti dalla legge.
• Scopo:
• Garantire che la libertà di stampa non venga limitata se non per motivi eccezionali e ben definiti.
• Proteggere la collettività da contenuti lesivi, come pubblicazioni che incitano alla violenza, diffamazione grave o propaganda illecita.
2. Quarto comma: sequestro d’urgenza da parte della polizia giudiziaria
• Presupposti:
• Si ammette un sequestro provvisorio in situazioni di assoluta urgenza, quando non sia possibile attendere il provvedimento dell’autorità giudiziaria.
• Condizioni e procedura:
• La polizia giudiziaria può procedere al sequestro solo se:
• La situazione richiede un intervento immediato.
• L’autorità giudiziaria viene informata entro 24 ore.
• L’autorità giudiziaria deve convalidare il sequestro entro ulteriori 24 ore, altrimenti esso perde efficacia.
• Scopo:
• Bilanciare la tutela della libertà di stampa con la necessità di proteggere l’ordine pubblico o prevenire danni immediati.
Critiche e voci contrarie
Nonostante i limiti e le garanzie stabiliti dai commi, alcune voci si sono opposte alla previsione del sequestro delle pubblicazioni, evidenziando i seguenti punti critici:
1. Rischio di abusi
• Critica: anche con le garanzie formali, la possibilità di sequestro può essere percepita come un’arma potenzialmente repressiva contro la libertà di stampa.
• Argomentazione: in passato, governi autoritari hanno usato meccanismi simili per soffocare il dissenso, rendendo i giornalisti e gli editori vulnerabili a pressioni politiche.
2. Contraddizione con il divieto di censura preventiva
• Critica: alcuni ritengono che il sequestro, pur essendo una misura successiva alla pubblicazione, possa avere effetti analoghi alla censura preventiva, specialmente se attuato con leggerezza.
• Argomentazione: il rischio di sequestro potrebbe indurre l’autocensura da parte degli editori, limitando il pluralismo e la libertà di espressione.
3. Ambiguità della “Assoluta urgenza”
• Critica: il concetto di “assoluta urgenza” nel quarto comma è considerato vago e aperto a interpretazioni.
• Argomentazione: la mancanza di criteri rigidi può portare a decisioni discrezionali da parte della polizia giudiziaria, che rischiano di compromettere la libertà di stampa.
4. Eccessiva prudenza dei costituenti
• Critica: alcuni analisti ritengono che la possibilità di sequestro rispecchi una mentalità ancora legata al controllo statale, derivante dall’esperienza del fascismo.
• Argomentazione: i costituenti avrebbero potuto adottare una posizione più radicale in favore della libertà di stampa, eliminando qualsiasi forma di restrizione successiva.
5. Influenza sulla Libertà d’Informazione
• Critica: il sequestro può avere un impatto negativo sul diritto dei cittadini a essere informati.
• Argomentazione: bloccare la diffusione di una pubblicazione può privare il pubblico di informazioni rilevanti, anche se controverse o scomode.
Conclusioni
I commi terzo e quarto dell’Articolo 21 cercano di bilanciare due esigenze fondamentali:
1. Tutela della libertà di stampa, evitando censure arbitrarie e preventive.
2. Protezione dell’ordine pubblico e della legalità, permettendo l’intervento delle autorità in situazioni eccezionali.
Le critiche sottolineano il delicato equilibrio tra questi principi, evidenziando come la possibilità di sequestro, seppur limitata e regolamentata, possa essere percepita come una minaccia potenziale alla piena libertà di espressione. Tuttavia, le garanzie procedurali offerte dalla Costituzione italiana (motivazione giudiziaria, limiti di tempo, controllo giurisdizionale) rappresentano un compromesso che mira a evitare abusi e salvaguardare i diritti fondamentali. (http://Vetere.it)
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Francesco Saverio Vetere, nato a Cosenza il 26 aprile 1962, vive a Roma.
Avvocato patrocinante in Cassazione.
Dal novembre 1999 è Segretario Generale e Presidente della Giunta Esecutiva dell’USPI Unione Stampa Periodica Italiana, organismo nazionale di maggiore rappresentanza del comparto Editoria e Giornalismo.
Giornalista pubblicista.
Docente di Storia della Stampa Periodica, Università “Sapienza” di Roma.
Docente di Management dell’Editoria Periodica, Università “Sapienza” di Roma.
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