La bistrattata preferenza

È falso affermare che con il referendum del 1991 il popolo avrebbe deciso di abrogare le preferenze. Spieghiamo perché, partendo dalle sentenze della Corte Costituzionale e in particolare dalla n. 1/2014, a chiarimento delle funzioni dei partiti secondo cui devono “essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati.”

Sentiamo spesso evocare il referendum del 1991 con cui il popolo avrebbe deciso di abrogare le preferenze.

FALSO!

Quel referendum abrogava la preferenza multipla e non la preferenza tout court, infatti nel 1992 abbiamo votato con una sola preferenza a disposizione. Non è mai esistita una proposta referendaria per abolire la preferenza anche perché già nel 1975 la Corte Costituzionale con sentenza n. 203 aveva sancito che i Partiti nel decidere autonomamente l’ordine di presentazione dei candidati nelle liste “non ledono affatto la libertà di voto del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”.

Ne consegue che se il cittadino non può indicare il candidato preferito, allora il Partito lede la libertà di voto, come sottolinea la Corte Costituzionale che nella sentenza n. 1/2014, relativa al porcellum, richiama la propria sentenza del 1975.

Cosicché anche al rosatellum si applica quanto la Corte ha sentenziato riguardo al porcellum, vale a dire che “Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978)”.

In sostanza, anche questa volta le norme del rosatellum escludono ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende dall’ordine di presentazione dei candidati in lista; ordineche è deciso dai partiti.

Il fatto che le liste siano corte e quindi con pochi candidati, non solo non risolve il problema, ma in realtà chi afferma ciò imbroglia perché lascia intendere che col proprio voto l’elettore concorre ad eleggere solo i candidati presenti nella lista corta (solitamente di 4 candidati) che sta votando. Altra falsità, perché il voto ha sempre effetti diversi da quelli espressi dall’elettore il quale, se vota il candidato uninominale, vota anche le liste collegate e se vota una lista il voto si trasferisce al candidato uninominale; inoltre, il voto dato in un collegio può determinare l’elezione di altri candidati in altri collegi perché il voto non esaurisce i propri effetti nel collegio in cui è stato espresso: entra in un totalizzatore nazionale e poi i seggi saranno assegnati in base alla classifica nazionale dei candidati di ciascuna lista.

Il numero ridotto dei candidati di ogni lista presentata in ciascun collegio favorisce la conoscibilità degli stessi, ma ciò, oltre a non essere sufficiente se manca l’indicazione diretta da parte dell’elettore, si rivela essere un imbroglio se in realtà il voto dato a un gruppo di candidati concorre a eleggere altri candidati di altri collegi che l’elettore non conosce. In altri termini, la lista corta facilita la conoscenza dei candidati e questa è la pre-condizione affinché l’elettore possa compiere una scelta consapevole tra questi candidati, ma ciò non può sostituirsi all’indicazione diretta fatta dall’elettore. Se un consumatore conosce la Coca-Cola, il Chinotto, la Fanta e la Sprite … ciò non significa che può essere il barista a decidere cosa deve bere!

D’altra parte, il primo comma degli articoli 56 e 58 della Costituzione specifica che il voto deve essere “DIRETTO”, tanto per la Camera quanto per il Senato.

Che significa “diretto”? Significa che gli elettori con il voto legittimano gli eletti a esercitare il potere legislativo in rappresentanza del popolo sovrano. Con il voto avviene il trasferimento di sovranità dal popolo (art. 1 Cost.) agli eletti che rappresentano la Nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.). Con il voto, per Costituzione, l’elettore sceglie i propri rappresentanti e non concede una delega a un partito, movimento, patronato o sindacato …

Infatti, la Costituzione non affida funzioni costituzionali ai Partiti, limitandosi a prevedere che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti” (art. 49 Cost.). La Corte Costituzionale (sentenza n. 1/2014) chiarisce che le funzioni dei partiti devono, “essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati.”

I partiti hanno il diritto di scegliere le alleanze che reputano più opportune, anche se in realtà queste alleanze dovrebbero essere convalidate dagli iscritti che sono i soci dell’associazione chiamata Partito, ma sorvolando sui meccanismi decisionali interni ai partiti, resta evidente che se Europa Verde decide di allearsi con Sinistra Italiana, dando vita a Alleanza Verdi e Sinistra, l’elettore dovrebbe poter scegliere tra un candidato Verde o un candidato Rosso perché in fondo si tratta di due partiti distinti addirittura con diversa collocazione nel Parlamento europeo. Invece, con questo sistema elettorale, nessuno sa quale sia il gradimento dei candidati Verdi e quello dei Rossi. Stesso discorso vale per il Terzo Polo, nato dall’alleanza tra Italia Viva e Azione. L’elettore non ha potuto esprimere una scelta e, in altri termini, l’elettore di Azione non esiste perché nessuno ha votato Azione. Analogamente, in Parlamento abbiamo un rappresentante di DemoS, ma nessuno può orgogliosamente dire “l’ho votato io!” perché nessuno ha votato DemoS; semplicemente un certo numero di persone hanno votato “Partito Democratico – Italia Democratica Progressista”, vale a dire una coalizione di 10 partiti … Tecnicamente è corretto affermare che il PD non ha ricevuto alcun voto, perché i voti sono andati alla coalizione di 10 partiti e non al PD. Sono quindi gli accordi pre-elettorali tra queste 10 formazioni che hanno determinato il risultato elettorale e non le scelte degli elettori.

In definitiva, il rosatellum, come il precedente porcellum, “priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti”, perché l’elettore non può operare alcuna scelta tra coloro che gli apparati di partito, con modalità opache, candidano, decidendo chi deve essere collocato in posizione favorevole per essere eletto.

Il porcellum si è modificato geneticamente diventando rosatellum e accentuando tutti i suoi caratteri oligarchici e antidemocratici perché non consente all’elettore di esprimere alcuna preferenza e limita persino il diritto di scelta del partito preferito: il voto dato a un partito avrà sempre un effetto strascico sulle liste collegate e sul candidato uninominale collegato che potrebbe appartenere ad altro partito e non essere gradito dall’elettore. In altre parole, il voto dato a un partito può trasferirsi ad altro partito non votato e può concorrere a eleggere candidati di altri partiti o comunque candidati non graditi all’elettore. In queste condizioni, il voto è “indiretto” o “eterodiretto”, perché i partiti si sostituiscono agli elettori nella scelta di coloro che dovrebbero rappresentare la Nazione per espresso mandato conferito dagli elettori.

Per queste ragioni invito a firmare la proposta di legge d’iniziativa popolare per introdurre la preferenza nei collegi plurinominali, in modo che l’elettore possa indicare il candidato preferito, come già sentenziato dalla Corte Costituzionale nell’indifferenza del Parlamento. Nella piattaforma pubblica per i Referendum e la Proposte Popolari questa iniziativa è indicata sotto il titolo “Modifiche al testo unico di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, …” e si può firmare a questo link

https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/500013

Necessario disporre dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o della CIE (Carta d’identità elettronica) o della CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

E’ possibile firmare online affinché

– siano abrogate LE SOGLIE DI SBARRAMENTO che riducono il pluralismo moltiplicando le consorterie partitocratiche presenti in Parlamento sebbene prive di reale consenso elettorale

https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/500005

– sia eliminato IL VOTO CONGIUNTO TRA CANDIDATI E LISTE PLURINOMINALI che consente il trasferimento del voto a candidati e partiti non votati e trasforma il candidato uninominale in un premio occulto, un pacco dono, a chi nel proporzionale ha preso più voti

https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/500004

– siano abrogate LE PLURICANDIDATURE perché quando un candidato è eletto in più collegi plurinominali, sarà proclamato eletto nel collegio in cui la lista ha preso meno voti; ciò determina l’inversione della volontà dell’elettore. Inoltre, col meccanismo delle pluricandidature gli apparati di partito decidono chi deve essere eletto nei collegi in cui il plurieletto deve lasciare il posto al secondo in lista

https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/500008

– TUTTI I PARTITI RACCOLGANO LE FIRME PER LE CANDIDATURE; oggi solo chi non è già presente in Parlamento deve raccogliere le firme a sostegno dei propri candidati, mentre i partiti già presenti in Parlamento sono esentati da questa gravosa incombenza. Questo privilegio discrimina le nuove formazioni politiche che non competono in condizione di parità con le altre forze politiche

https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/500006

Sul sito www.iovoglioscegliere.it trovate tutte le informazioni e gli approfondimenti sul tema.

Serve la firma di tutti i cittadini autenticamente democratici per scardinare questa ennesima legge elettorale eversiva che ci priva di un fondamentale diritto costituzionale: il diritto di scegliere il candidato preferito e la formazione preferita senza meccanismi surrettizi che manipolano la volontà espressa dall’elettore. 

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