Sono scadute il 30 giugno 2022 le tutele previste dalla legge 52 del 19 maggio u.s. che prevede il ripristino delle due possibilità di cui all’art 26 comma 2 e 2/bis del DL 17 marzo 2020 n.18, ovvero:
- Il lavoro agile per chi può lavorare con tale modalità;
- L’equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di malattia, per non attingere al comporto contrattuale per le patologie croniche ora validate dal DM 4 febbraio 2022 del ministero della salute;
- la proroga dela sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili.
Tutele che fino ad ora avevano permesso ad un’importante categoria, quella delle persone fragili, di poter lavorare in sicurezza in una situazione quale quella pandemica. Svanite ormai due mesi fa, pur non essendo svanito con le tutele anche il covid, i lavoratori fragili si trovano a dover fronteggiare ancora una volta il virus anche a lavoro, luogo che dovrebbe essere per legge accessibile e sicuro per chiunque.
Proprio per questo motivo la richiesta da parte di molti è quella di permettere ai lavoratori fragili di lavorare in sicurezza (con lavoro agile ed altre tutele sul luogo di lavoro) e riacquistare la loro dignità. Purtroppo questo non è possibile in quanto, nonostante le tutele siano scadute, le malattie croniche, le immunodepressioni, le malattie oncologiche e disabilitanti no. Con l’allentamento di tutti gli obblighi relativi al distanziamento e la fine dell’uso delle mascherine persino al chiuso, senza le tutele e soprattutto con la fine del lavoro agile, per i lavoratori fragili il rischio di contagio è sempre più alto.
Tale richiesta è dunque stata messa nero su bianco da due donne, Daniela Briuglia e Rosanna Favulli, amministratici del gruppo facebook “Immunodepressi tutela contro coronavirus” aperto ormai due anni fa, a difesa di questa importante categoria. Pertanto, con una lettera al Presidente della Repubblica, ai Ministri e a tutti i deputati e senatori, le due donne chiedono: “ almeno fino al 31 gennaio 2023, il ripristino delle tutele di cui all’articolo 26, commi 2 e 2 bis del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni con Legge n. 27/2020 e successive modifiche (lavoro agile o qualora non possibile, assenza equiparata a ricovero ospedaliero e non conteggiata nel periodo di comporto) per tutti i lavoratori fragili e inidonei sia del settore pubblico che privato e la proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni con L. 77/2020 e successive modifiche, terminata il 31/07/2022 ponendo i lavoratori fragili, a causa della pandemia ancora in corso, in una grave situazione di pericolo verso la propria salute, e di stabilire tutele durature nel tempo per i lavoratori fragili, così come richiesto anche nella petizione proposta da A.I.L.A., da altre associazioni e dai gruppi per la tutela dei lavoratori fragili “Lavoratori Fragili” ed “Immunodepressi tutela contro coronavirus” con i nomi degli amministratori dei gruppi.”
La supplica è quella di non dover scegliere tra la salute e il lavoro, ma quella di avere pari dignità degli altri lavoratori e svolgere quel diritto che l’articolo 4 stesso della Costituzione riconosce a tutti i cittadini, “promuovendone le condizioni che rendano effettivo questo diritto.”