La Commissione europea ha constatato che Bank of America, Natixis, Nomura, RBS (ora NatWest), UBS, UniCredit e WestLB (ora Portigon) hanno violato le norme antitrust dell’UE tramite la partecipazione di un gruppo di trader a un cartello nel mercato primario e secondario dei titoli di Stato europei.
A Nomura, UBS e UniCredit sono inflitte ammende per un totale di 371 milioni di €. NatWest non è stata sanzionata in quanto ha rivelato alla Commissione l’esistenza del cartello; neppure Bank of America e Natixis sono sanzionate in quanto la loro violazione supera il termine di prescrizione per l’imposizione di ammende. Portigon, il successore legale ed economico di WestLB, ha ricevuto un’ammenda pari a zero in quanto non ha generato alcun fatturato netto nel corso dell’ultimo esercizio finanziario utilizzato per calcolare il massimale dell’ammenda.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione e responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Il buon funzionamento del mercato dei titoli di Stato europei è fondamentale sia per gli Stati membri della zona euro che emettono tali titoli per generare liquidità, sia per gli investitori che li acquistano e li scambiano. La nostra decisione nei confronti di Bank of America, Natixis, Nomura, RBS, UBS, UniCredit e WestLB invia un messaggio chiaro del fatto che la Commissione non intende tollerare alcun tipo di comportamento collusivo. È inaccettabile che, nel bel mezzo della crisi finanziaria, quando è stato necessario salvare molti istituti finanziari ricorrendo a fondi pubblici, queste banche di investimento abbiano stretto un’intesa collusiva in questo mercato a scapito degli Stati membri dell’UE.”
Le sette banche di investimento hanno partecipato a un cartello per mezzo di un gruppo di trader che lavoravano nei rispettivi uffici specializzati in titoli di Stato europei e operavano in una cerchia ristretta di persone di fiducia. Questi trader erano regolarmente in contatto tra loro, principalmente in chatroom multilaterali sui terminali di Bloomberg. In queste chatroom i trader interessati scambiavano informazioni sensibili sul piano commerciale. Si informavano e aggiornavano l’un l’altro sui prezzi e sui volumi offerti in preparazione delle aste e sui prezzi presentati ai loro clienti o al mercato in generale. Discutevano e si fornivano reciprocamente aggiornamenti periodici sulle rispettive strategie di offerta in preparazione delle aste degli Stati membri della zona euro al momento dell’emissione di titoli denominati in euro sul mercato primario, nonché sui parametri di negoziazione sul mercato secondario.
Le pratiche hanno avuto luogo in parte durante la crisi finanziaria e, più specificamente, tra il 2007 e il 2011 e hanno interessato l’intero Spazio economico europeo (“SEE”).
Il comportamento delle sette banche viola le norme dell’UE che vietano pratiche commerciali anticoncorrenziali quali la collusione sui prezzi (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e articolo 53 dell’accordo SEE).
Sulla falsariga di precedenti casi riguardanti cartelli che incidono sulla negoziazione di strumenti finanziari, la decisione odierna dimostra la costante determinazione della Commissione ad intervenire contro le pratiche anticoncorrenziali in tutti i mercati, compreso il settore finanziario.
Ammende
Le ammende sono state fissate sulla base degli orientamenti della Commissione sulle ammende – 2006 (cfr. anche MEMO).
Nel determinare il livello delle ammende, la Commissione ha tenuto conto in particolare del valore delle vendite nel SEE realizzato dai partecipanti al cartello per i prodotti in questione, del carattere grave dell’infrazione, compreso il fatto che il cartello riguardava un prodotto finanziario denominato in euro sul mercato primario e secondario, della portata geografica dell’infrazione e della durata della partecipazione.
Le ammende inflitte ai membri del cartello sono le seguenti:
Società | Durata della partecipazione | Ammenda (in €) |
Bank of America | 29.1.2007 – 6-11.2008 | N/A (termine di prescrizione superato) |
Natixis | 26.2.2008 – 31.12.2009 | N/A (termine di prescrizione superato) |
NatWest (RBS) | 4.1.2007 – 31.12.2011 | 0 (immunità dalle ammende) |
Nomura | 18.1.2011 – 28.11.2011 | 129 573 000 |
UBS | 4.1.2007 – 31.12.2011 | 172 378 000 |
UniCredit | 9.9.2011 – 28.11.2011 | 69 442 000 |
Portigon (WestLB) | 19.10.2009 – 3.6.2011 | 0 (ammenda limitata al 10 % del fatturato) |
Le ammende individuali sono state ridotte o non sono state inflitte per i motivi seguenti:
- NatWest ha beneficiato dell’immunità totale per aver rivelato l’esistenza del cartello, evitando così un’ammenda complessiva di ca. 260 milioni di €.
- UBS ha beneficiato di una riduzione dell’ammenda del 45 % per aver collaborato all’indagine della Commissione.
- L’ammenda di 4 888 000 € inflitta a Portigon è stata ridotta a zero in quanto le ammende non possono superare il 10 % del fatturato totale e l’impresa non ha generato alcun fatturato netto nel corso dell’ultimo esercizio finanziario.
- Non sono state inflitte ammende a Bank of America e a Natixis poiché queste imprese hanno lasciato il cartello più di cinque anni prima che la Commissione avviasse l’indagine. Nel loro caso, pertanto, il termine di prescrizione per l’imposizione di ammende è superato, ma ciò non impedisce alla Commissione di prendere atto della loro partecipazione all’infrazione. Natixis ha collaborato con la Commissione nell’ambito del programma sul trattamento favorevole.
Informazioni generali sui titoli di Stato europei
I titoli di Stato europei sono titoli di debito emessi in euro dalle amministrazioni centrali degli Stati membri della zona euro. I governi emettono titoli di Stato europei per raccogliere fondi sui mercati finanziari internazionali: contraggono prestiti a scadenza fissa e a tasso di interesse predefinito. Il detentore del titolo percepisce periodicamente gli interessi (cedola) e riscuote l’importo del capitale alla data di scadenza prestabilita.
I titoli sono inizialmente emessi sul mercato primario, dove un numero limitato di banche di investimento – gli “operatori primari” – può presentare offerte per i suddetti titoli nel corso di aste o talvolta acquistarli tramite sindacazione. Successivamente, gli operatori primari collocano e scambiano i titoli con altri investitori sul mercato secondario. Tra questi investitori figurano altre banche, gestori di attivi, fondi pensione, fondi speculativi e grandi società che possono conservare i titoli come investimenti o scambiarli ulteriormente tramite broker, come qualsiasi altro strumento finanziario.
Contesto procedurale
L’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vieta i cartelli e le altre pratiche commerciali restrittive, compresa la collusione sui prezzi di acquisto.
L’indagine della Commissione in questo caso è iniziata nel luglio 2015 con una domanda ai sensi della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2006 presentata da NatWest (allora denominata RBS).
Le ammende inflitte alle imprese per le quali sono state riscontrate violazioni delle norme antitrust dell’UE sono versate al bilancio generale dell’UE. Questi fondi non sono destinati a spese particolari, ma i contributi degli Stati membri al bilancio dell’UE per l’anno successivo sono ridotti di conseguenza. Le ammende contribuiscono pertanto a finanziare l’UE e a ridurre gli oneri per i contribuenti.
Conformemente all’accordo di recesso UE-Regno Unito, l’Unione continua ad essere competente per il caso di specie, in quanto avviato prima della fine del periodo di transizione (“caso di competenza continuativa”). L’UE rimborserà al Regno Unito la sua quota dell’importo dell’ammenda una volta che quest’ultima sarà diventata definitiva. La riscossione dell’ammenda, il calcolo della quota del Regno Unito e il rimborso saranno effettuati dalla Commissione.
Ulteriori informazioni su questo caso saranno disponibili sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, nel registro pubblico dei casi, con il numero AT.40324, una volta risolte le questioni di riservatezza. Per ulteriori informazioni sull’azione della Commissione nei confronti dei cartelli, si veda il suo sito sui cartelli.
Ricorso per risarcimento danni
Qualsiasi privato o impresa vittima di un comportamento anticoncorrenziale quale quello descritto può adire i tribunali degli Stati membri per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Sia la giurisprudenza della Corte che il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio confermano che, nelle cause dinanzi ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita. Sebbene la Commissione abbia inflitto ammende ai partecipanti al cartello in questione, è possibile che il risarcimento dei danni sia concesso senza essere ridotto a seguito dell’ammenda della Commissione.
La direttiva sulle azioni di risarcimento per violazione delle norme antitrust, che gli Stati membri erano tenuti a recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 27 dicembre 2016, consente a chi è vittima di pratiche anticoncorrenziali di ottenere più facilmente un risarcimento. Maggiori informazioni sulle azioni di risarcimento per violazione delle norme antitrust, compresa una guida pratica sulla modalità di quantificazione del pregiudizio subito a causa di una violazione delle norme antitrust, sono disponibili qui.
Strumento di informazione
La Commissione ha istituito uno strumento per agevolare le segnalazioni individuali di comportamenti anticoncorrenziali, mantenendo contemporaneamente l’anonimato. Lo strumento protegge l’anonimato degli informatori tramite un sistema di messaggistica criptata specificamente concepito, che consente comunicazioni a due vie. Lo strumento è accessibile attraverso questo link.