Bruxelles, nuove norme comunitarie che danno maggiore protezione a oltre 120 milioni di turisti

Regole a tutela dei viaggi tradizionali e pacchetti vacanza combinati scelti sui siti web

 

Foto:Vera Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere

 

 

Bruxelles, 28 maggio 2015 – Oggi i ministri del Consiglio Competitività hanno raggiunto un accordo politico su nuove regole che metteranno al passo con l'era digitale la protezione per i pacchetti vacanza.

 

Vera Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha affermato: "Chi pianifica la propria vacanza non dovrebbe preoccuparsi di avere insufficiente tutela giuridica. Ecco perché le nuove norme UE copriranno presto oltre 120 milioni di turisti che prenotano on-line soluzioni combinate di viaggio, un vero adattamento delle norme comunitarie in materia di pacchetti di viaggio all'era digitale. I viaggiatori potranno sapere in modo chiaro cosa stanno comprando e quali sono i loro diritti, soprattutto se qualcosa va storto durante le loro vacanze. Queste nuove regole supportano anche l'industria delle vacanze, che potrà beneficiare di minori oneri amministrativi e della necessaria chiarezza giuridica".

 

Le regole estenderanno la tutela della direttiva UE sui viaggi tutto compreso del 1990 fino a comprendere non solo le vacanze tradizionali, ma offrendo anche esplicita protezione a 120 milioni di consumatori che prenotano altre forme di viaggio combinato, ad esempio una combinazione scelta su un sito web di un volo più albergo o auto a noleggio. Ci sarà sempre una protezione sia che i servizi di viaggio siano pubblicizzati come pacchetti sia offerti a un prezzo totale o inclusivo.

 

Meno oneri amministrativi, transazioni transfrontaliere più facili e la certezza del diritto saranno un vantaggio anche per il settore.

 

Oltre ai diritti esistenti allargati ad un numero maggiore di consumatori, i viaggiatori potranno anche beneficiare di diritti rafforzati:

– Informazioni più chiare: gli operatori devono fornire ai viaggiatori informazioni comprensibili sul pacchetto e sulla protezione di cui godono in base alle norme sui pacchetti vacanza, anche per quanto riguarda prezzi e i possibili costi aggiuntivi.

– Prezzi più equi e più prevedibili: se l'organizzatore del pacchetto intende aumentare il prezzo oltre l'8%, il viaggiatore ha diritto di cancellare gratuitamente la propria vacanza. Il commerciante è inoltre tenuto a trasmettere le riduzioni di prezzo al consumatore.

– Estensione del diritto di annullamento: annullamento gratuito prima della partenza, in caso di calamità naturali, guerre o altre situazioni gravi alla destinazione. I viaggiatori che usufruiscono di un pacchetto potranno inoltre annullare la loro vacanza, per qualsiasi motivo, pagando una penale ragionevole.

– Chiara identificabilità della parte responsabile, che deve farsi carico del problema se qualcosa va storto. La responsabilità ricadrà sull'organizzatore del pacchetto in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri potranno inoltre rendere responsabile il rivenditore.

– Responsabilità trasparente per errori di prenotazione: gli operatori saranno responsabili in modo chiaro per errori di prenotazione in relazione ai pacchetti e all'organizzazione del viaggio collegata.

– Chiarezza sui diritti essenziali dei consumatori: l'organizzatore è tenuto a assistere i viaggiatori in difficoltà, per esempio con le informazioni su servizi sanitari e assistenza consolare, e a contribuire a organizzare piani di viaggio alternativi. Ad esempio, i viaggiatori avranno il diritto di alloggio per tre notti, se il viaggio di ritorno non può essere effettuato nei tempi previsti in caso di disastro naturale.

Garanzie di rimborso e rimpatrio: se l'organizzatore del pacchetto fallisce, queste garanzie si estenderanno alle modalità di viaggio collegate. I facilitatori di tali modalità, come ad esempio le compagnie aeree, saranno obbligati a stipulare una protezione sull'insolvenza, garantendo rimborsi e rimpatrio in caso di fallimento.

 

Le imprese potranno inoltre beneficiare di norme più moderne e minori oneri amministrativi, abbattendo i costi di conformità da 11 a 8 euro per pacchetto venduto:

Condizioni di parità: le stesse regole si applicano a tutte le imprese  che vendono prodotti di viaggio in concorrenza tra loro in tutta l'UE.

Transazioni transfrontaliere più facili: grazie a norme comuni in materia di obblighi di informazione, responsabilità e altri obblighi.

Mutuo riconoscimento della protezione per insolvenza: le aziende non dovranno più sottoscrivere 28 schemi di protezione di insolvenza, dal momento che i regimi di insolvenza verranno riconosciuti in tutta l'UE.

I viaggi d'affari organizzati da società di gestione dei viaggi d'affari non saranno più inclusi nelle norme: si evita così un eccesso di regolamentazione, garantendo nel contempo che piccole e micro-imprese che organizzano viaggi come i consumatori siano ugualmente protetti.

Obblighi di informazione aggiornati e non più fondati esclusivamente sui depliant di viaggio: il fatto che gli operatori non dovranno ristampare opuscoli si prevede farà risparmiare alle imprese 390 milioni di euro all'anno.

 

Prossimi passi

Il Parlamento europeo voterà in plenaria nel mese di giugno per confermare l'accordo tra le istituzioni UE. Il Consiglio dell'Unione europea darà la propria approvazione formale del testo concordato a settembre o ottobre. In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in autunno, gli Stati membri avranno due anni per attuare le nuove regole e le imprese godranno di un ulteriore periodo di 6 mesi per adattarsi alle nuove regole.

 

Contesto

La Commissione ha presentato la proposta nel luglio 2013 (IP / 13/663), che ha ricevuto il sostegno del Parlamento europeo nel marzo 2014 (MEMO / 14/184). I Ministri del Consiglio hanno raggiunto un orientamento generale nel dicembre 2014.

La proposta di legge si applicherà a 3 diversi tipi di combinazioni di viaggio:

pacchetti preconfezionati: pacchetti già pronti proposti da un tour operator e composti da almeno 2 elementi: trasporto, alloggio o altri servizi, ad esempio, noleggio auto;

pacchetti personalizzati: selezione degli elementi da parte del viaggiatore e acquisto online o offline da una singola impresa;

servizi di viaggio collegati – se il consumatore, dopo aver prenotato un servizio di viaggi su un sito web, è invitato a prenotare un altro servizio tramite un link  mirato o un collegamento analogo, le nuove norme offrono alcune protezioni- a condizione che la seconda prenotazione sia effettuata entro le 24 ore.

 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/travel/documents/factsheet_new-package-travel_en.pdf

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