Bruxelles, 16 novembre 2015 – Le nuove norme dell'UE, in applicazione da oggi, cambiano radicalmente il modo in cui vengono trattate le vittime di reati in Europa.
La direttiva sui diritti delle vittime istituisce una serie di diritti vincolanti per le vittime di reati e impone agli Stati membri obblighi chiari al fine di assicurarne la messa in pratica (IP/12/1066).
Le norme si applicano a tutti i cittadini vittime di reati nell'UE, indipendentemente dalla loro nazionalità. Si applicano anche nel caso in cui i procedimenti penali si svolgano nell'UE.
Vera Jourová, Commissaria responsabile per la giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Secondo le stime, ogni anno una persona su sette è vittima di un reato nell'UE. A partire da oggi, le nuove regole conferiscono alle vittime diritti chiari in materia di informazione, protezione e accesso ai servizi di assistenza in tutti gli Stati membri. Le nuove norme cambieranno il modo in cui vengono trattate le vittime di reati e ciò apporterà grandi benefici alle nostre società nel loro complesso. È giusto che l'attenzione per le vittime sia al centro dei procedimenti penali.
Tuttavia, non tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione di aver recepito la direttiva. Invito gli Stati membri che ancora non hanno provveduto al recepimento a farlo quanto prima, in modo che le vittime e i loro familiari possano beneficiarne concretamente".
L'obiettivo delle nuove norme è far sì che tutte le vittime di reati e i loro familiari vengano riconosciuti come tali e trattati in maniera rispettosa e non discriminatoria, sulla base di un approccio adeguato alle loro necessità individuali.
Gli elementi principali dei nuovi diritti sono qui di seguito illustrati.
- Diritti dei familiari delle vittime – I familiari delle vittime decedute godranno degli stessi diritti delle vittime dirette, come il diritto all'informazione, all'assistenza e alla compensazione. Anche i familiari delle vittime sopravvissute hanno diritto ad assistenza e protezione.
- Diritto di comprendere e di essere compresi – Tutte le informazioni fornite alle vittime devono essere espresse in un linguaggio chiaro e accessibile. La forma di comunicazione deve essere adeguata alle esigenze specifiche di ciascuna vittima, tenendo conto, tra l'altro, dell'età, della lingua e dell'eventuale disabilità.
- Diritto all'informazione – Le autorità nazionali devono fornire alle vittime una serie di informazioni sui loro diritti e sulle forme di assistenza di cui possono usufruire. Tali informazioni devono essere comunicate sin dal primo contatto con l'autorità competente e senza indugio.
- Diritto all'assistenza– Gli Stati membri devono garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi di assistenza e le autorità devono agevolare il ricorso a tali servizi. L'assistenza deve essere gratuita e disponibile anche per le vittime che non hanno denunciato ufficialmente il reato. Devono essere disponibili sia servizi di assistenza generale aperti a tutte le vittime di reati che servizi di assistenza specializzata, come rifugi, sostegno per il trauma subito e consulenza, adatti ai diversi tipi di vittime.
- Diritto di prendere parte al procedimento penale – Le vittime avranno un ruolo più attivo nei procedimenti penali. Avranno il diritto di essere ascoltate e informate sulle diverse fasi del procedimento. Qualora non siano d'accordo con una decisione di non luogo a procedere, avranno il diritto di impugnarla. Inoltre, le vittime hanno diritto alla compensazione e, per i sistemi giudiziari nazionali che prevedano provvedimenti di giustizia riparatoria, sono state istituite norme per far sì che le vittime possano fruire di tali misure in maniera sicura.
- Diritti alla protezione – Occorre difendere le vittime sia dagli autori di reati che dal sistema stesso di giustizia penale. Al fine di poter determinare le esigenze delle vittime in materia di protezione, è opportuno effettuare una valutazione, su base individuale, di tutte le vittime per stabilire se esse siano esposte al rischio di nuovi pericoli che possano insorgere durante il procedimento penale. In tal caso, devono essere istituite speciali misure per proteggerle durante il procedimento da qualsiasi minaccia da parte dell'autore del reato. Un'attenzione particolare deve essere dedicata alla protezione dei bambini.
Tali norme dell'UE devono essere ora recepite e applicate da tutti gli Stati membri. Inoltre, dal momento che molti dei diritti stabiliti dalla direttiva sono chiari e precisi, i singoli cittadini possono appellarsi direttamente ad essi nei tribunali nazionali anche qualora il loro Stato membro non abbia ancora recepito pienamente la direttiva nel diritto nazionale.
Prossime tappe
La Commissione monitora il recepimento nel diritto nazionale e assiste gli Stati membri in tale processo, organizzando tra l'altro riunioni bilaterali e regionali e partecipando ad altri incontri per esperti del settore. La Commissione coopererà strettamente con la prossima Presidenza olandese e con la società civile.
Qualora gli Stati membri vengano meno ai loro obblighi, la Commissione adotterà provvedimenti legali al fine di garantire il rispetto delle disposizioni.
Contesto
Nel maggio 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva UE che istituisce norme minime per le vittime di reato (IP/11/585 e MEMO/11/310) per migliorare i diritti di 75 milioni di vittime di reati.
Nel settembre 2012 il Parlamento europeo ha avallato le due leggi proposte (MEMO/12/659) che, nell'ottobre 2012, sono state adottate dal Consiglio dell'UE (si veda l'IP/12/1066). Precedentemente, in giugno, il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri avevano raggiunto un accordo a seguito di intensi negoziati mediati dalla Commissione europea.
Una volta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la direttiva dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali dagli Stati membri entro tre anni.
Per ulteriori informazioni
La direttiva sui diritti delle vittime: FAQ
Scheda: Quali cambiamenti apporterà la nuova direttiva sulle vittime?
La direttiva sui diritti delle vittime
Orientamenti per gli Stati membri sulla direttiva sui diritti delle vittime