Dieci novità fondamentali per i prodotti del tabacco venduti nell’UE

Obbligo di avvertenze illustrate e di maggiori dimensioni

Bruxelles – Dieci novità fondamentali per i prodotti del tabacco venduti nell'UE (*)

1) Avvertenze relative alla salute: obbligo di avvertenze illustrate e di maggiori dimensioni

Le avvertenze grafiche relative alla salute, con foto, testo e informazioni sulla disassuefazione dal fumo, occuperanno il 65 % del fronte e del retro dei pacchetti di sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare (**). Tali avvertenze, che illustrano le conseguenze sociali e per la salute del fumo, hanno lo scopo di scoraggiare le persone dal fumare o di incoraggiarle a smettere. Sono raggruppate in tre raccolte proposte alternativamente di anno in anno in modo da farne durare l'impatto il più a lungo possibile. La grafica delle avvertenze è definita in una decisione di esecuzione della Commissione. Cliccare qui per visualizzare il modello dei nuovi pacchetti di sigarette.

2) Aromi caratterizzanti vietati nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare

Le sigarette e il tabacco da arrotolare non potranno più avere aromi caratterizzanti come mentolo, vaniglia o caramelle, che mascherano il gusto e l'odore del tabacco (***). Nel caso di prodotti con una quota di mercato superiore al 3 % (come il mentolo), il divieto sarà applicato a partire dal 2020.

È stata definita una procedura intesa a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante e sarà istituito un gruppo consultivo indipendente con il compito di assistere la Commissione e gli Stati membri in tale campo.

3) Nuova etichettatura relativa alle emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio

L'etichettatura relativa alle emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio sulle sigarette e sul tabacco da arrotolare sarà sostituita con il seguente messaggio informativo destinato ai consumatori: "il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene". La ricerca ha dimostrato che l'attuale etichettatura è fuorviante per i consumatori in quanto fa loro credere che alcuni prodotti siano meno rischiosi di altri per la salute. Il nuovo messaggio informativo rispecchierà più accuratamente le reali conseguenze del fumo per la salute.

4) Aboliti i pacchetti promozionali o fuorvianti

I pacchetti di sigarette devono avere forma parallelepipeda per garantire la visibilità delle avvertenze combinate relative alla salute. Le confezioni "slim" e gli altri pacchetti di forma irregolare non saranno più ammessi. Sono vietati anche i pacchetti contenenti meno di 20 sigarette. Scompariranno quindi dal mercato(^) i pacchetti da 10, che godono di particolare favore tra i giovani con limitato potere di acquisto.

Non sono ammessi sulle confezioni dei prodotti del tabacco elementi o caratteristiche promozionali e/o fuorvianti. I riferimenti a benefici per lo stile di vita, al gusto, agli aromi, le offerte speciali o le indicazioni che lascino intendere che un determinato prodotto sia meno nocivo di un altro, o presenti una maggiore biodegradabilità o altri vantaggi ambientali, non saranno più possibili.

5) Obbligo di segnalazione elettronica degli ingredienti

Per raccogliere maggiori informazioni sugli ingredienti dei prodotti del tabacco e sui loro effetti sulla salute e sulla dipendenza, i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco sono tenuti a comunicare in un formato elettronico standard gli ingredienti di tutti i prodotti che immettono sul mercato dell'UE. Saranno oggetto di obblighi di segnalazione rafforzati alcune sostanze frequentemente utilizzate, per le quali esistano prime indicazioni tali da suggerire che esse contribuiscano alla tossicità e alla capacità di indurre dipendenza o diano luogo ad aromi caratterizzanti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare.

6) Requisiti di sicurezza e di qualità per le sigarette elettroniche

La direttiva sui prodotti del tabacco non vieta le sigarette elettroniche. Cliccare qui per sfatare altri falsi miti su come cambierà la normativa. Sono stati invece introdotti per la prima volta requisiti di sicurezza e di qualità per le sigarette elettroniche contenenti nicotina.

Poiché la nicotina è una sostanza tossica, la direttiva stabilisce in primo luogo concentrazioni massime di nicotina e volumi massimi per le cartucce, i serbatoi e i contenitori di nicotina liquida. Le sigarette elettroniche dovrebbero essere a prova di bambino e di manomissione ed essere munite di un meccanismo che assicuri una ricarica senza perdite a tutela dei consumatori. Gli ingredienti delle sigarette elettroniche devono essere di elevata purezza e le sigarette elettroniche dovrebbero rilasciare una pari quantità di nicotina per boccate di pari intensità e durata.

7) Norme di confezionamento e di etichettatura per le sigarette elettroniche

Le avvertenze relative alla salute diventano obbligatorie per le sigarette elettroniche e informano i consumatori che le sigarette elettroniche contengono nicotina e non dovrebbero essere utilizzate dai non fumatori.

Le confezioni devono anche includere un elenco di tutti gli ingredienti del prodotto e informazioni sul contenuto di nicotina, ed essere corredate da un foglietto con le istruzioni per l'uso e informazioni su effetti nocivi, gruppi a rischio, capacità di indurre dipendenza e tossicità.

Non è ammesso l'uso di elementi promozionali sulle confezioni delle sigarette elettroniche e sono vietate la pubblicità e la promozione transfrontaliere delle sigarette elettroniche.

8) Monitoraggio e presentazione di relazioni sugli sviluppi delle sigarette elettroniche

Dal momento che le sigarette elettroniche sono un prodotto relativamente nuovo per il quale solo di recente cominciano a emergere dati, la direttiva stabilisce obblighi di monitoraggio, notifica e presentazione di relazioni per i fabbricanti e gli importatori, gli Stati membri e la Commissione:

·         i produttori di sigarette elettroniche devono notificare agli Stati membri tutti i prodotti che immettono sul mercato e presentare annualmente dati su volume delle vendite, preferenze dei consumatori e tendenze;

·         le autorità degli Stati membri monitorano il mercato per rilevare eventuali dati che dimostrino che le sigarette elettroniche causano assuefazione alla nicotina o portano al consumo di tabacco, in particolare tra i giovani e i non fumatori;

·         la Commissione presenta inoltre entro cinque anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che tratta anche degli sviluppi delle sigarette elettroniche.

9) Possibilità di vietare le vendite a distanza transfrontaliere

Gli Stati membri dell'UE possono vietare le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco che consentono ai consumatori, compresi quelli più giovani, di avere accesso a prodotti non conformi alla direttiva. Se un paese dell'UE si avvale di questa facoltà, le rivendite in questione non possono fornire i loro prodotti ai consumatori residenti in tale paese. Se uno Stato membro non introduce questo divieto, le rivendite devono comunque registrarsi presso le autorità competenti del paese in cui sono situate e del paese in cui intendono vendere i loro prodotti.

10) Misure di contrasto del commercio illegale

Le nuove misure destinate a contrastare il commercio illegale di prodotti del tabacco prevedono un sistema di tracciabilità e rintracciabilità a livello dell'UE lungo la catena di fornitura legale e una caratteristica di sicurezza composta di elementi visibili e invisibili (per esempio ologrammi) che dovrebbero aiutare gli organismi preposti all'applicazione della legge, le autorità nazionali e i consumatori a individuare i prodotti illegali.

Queste misure saranno introdotte nel 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare e nel 2024 per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare.

Per maggiori informazioni:

Politica dell'UE in materia di tabacco

I prodotti del tabacco nell'UE

Revisione della direttiva UE sui prodotti del tabacco

Infografica

Domande e risposte: nuove norme per i prodotti del tabacco

 

(*) Benché le norme si applichino a tutti i prodotti fabbricati a partire da oggi, gli Stati membri possono concedere ai fabbricanti un ulteriore periodo di 12 mesi per la vendita delle giacenze.

(**) La direttiva sui prodotti del tabacco (articolo 24) prevede che gli Stati membri possano adottare misure più rigorose (per esempio i pacchetti anonimi) purché proporzionate e giustificate da motivi di salute pubblica.

(***) Altri prodotti, quali i sigari, i sigaretti e il tabacco per uso orale, sono esonerati da questo divieto.

(^) I prodotti posti in vendita prima del 20 maggio 2016 possono ancora essere venduti nell'UE fino al 2017.

 

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