Servizi, per Italia ed altri 8 Paesi membri adottati provvedimenti dall’UE

La Commissione europea chiede di rimuovere gli ostacoli eccessivi e ingiustificati alle attività transfrontaliere

 Immagine: El?bieta Bie?kowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria

Bruxelles, 17 novembre 2016 – La Commissione europea ha adottato ulteriori provvedimenti nei confronti di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Germania, Ungheria, Italia, Lituania e Spagna in quanto le loro norme nazionali prevedono ostacoli eccessivi e ingiustificati alla prestazione di servizi nel mercato interno.

La Commissione ritiene che le prescrizioni imposte ad alcuni prestatori di servizi in tali Stati membri siano in contrasto con la direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE). Parallelamente la Commissione ha deciso di archiviare la procedura contro il Lussemburgo a seguito delle azioni positive intraprese da quest'ultimo paese per allineare la propria legislazione al diritto dell'Unione.

El?bieta Bie?kowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "I servizi rappresentano oltre due terzi dell'attività economica e dell'occupazione nel mercato unico dell'UE. Adoperandoci affinché i prestatori di servizi possano operare in modo più semplice in tutta l'UE, creiamo nuove opportunità di lavoro e offriamo ai consumatori una scelta più ampia e prezzi più bassi. Insieme agli Stati membri dobbiamo eliminare i numerosi ostacoli ingiustificati che continuano ad impedire ai professionisti e alle imprese di prestare i loro servizi in diversi Stati membri. Per questo motivo considero l'applicazione della normativa già adottata a livello dell'UE una priorità fondamentale della nostra strategia per il mercato unico."

Una serie di restrizioni concrete nel settore dei servizi ostacola lo stabilimento e la prestazione transfrontaliera di servizi a livello di UE: l'obbligo che la sede sociale si trovi in una data giurisdizione; prescrizioni eccessive per quanto riguarda la partecipazione azionaria, come l'obbligo per i professionisti di detenere il 100 % dei diritti di voto o del capitale di una società; tariffe minime obbligatorie; requisiti sproporzionati in materia di autorizzazione o diritti di esclusiva. Tali ostacoli ai nuovi operatori sul mercato non servono a garantire che i prestatori nazionali o stranieri forniscano servizi di alta qualità e in concreto spesso privano i consumatori della possibilità di beneficiare di servizi a prezzi concorrenziali.

Attualmente gli interventi della Commissione riguardano le seguenti questioni e i seguenti paesi:

–    Austria: requisiti di residenza per gli architetti e gli ingegneri (un parere motivato complementare);

–    Belgio: restrizioni multidisciplinari per i contabili (un parere motivato);

–    Cipro: requisiti in materia di partecipazione azionaria per tutte le professioni ingegneristiche, compresi ingegneri civili e architetti (un deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea);

–    Danimarca: obbligo di autorizzazione o di certificazione per alcuni servizi di costruzione (una lettera di costituzione in mora);

–    Germania: tariffe minime e massime per architetti e ingegneri (un deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea);

–    Ungheria: diritti di esclusiva per la prestazione di un servizio concessi ad un unico operatore (un deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea);

–    Italia: obbligo di stabilimento per le società di attestazione come condizione necessaria per fornire servizi di certificazione nel quadro degli appalti pubblici (una lettera di costituzione in mora complementare);

–    Lituania: restrizioni multidisciplinari per alcuni prestatori di servizi di costruzione (una lettera di costituzione in mora);

–    Spagna: tariffe minime obbligatorie e restrizioni multidisciplinari per la professione giuridica dei "Procuradores", conservatori dei registri immobiliari e delle imprese e rappresentanti legali (un parere motivato).

Gli Stati membri hanno ora due mesi di tempo per comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati al fine di porre rimedio a tale situazione.

 Contesto

La direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE) persegue l'obiettivo di realizzare integralmente il potenziale dei mercati dei servizi in Europa eliminando gli ostacoli giuridici e amministrativi agli scambi e ammettendo al tempo stesso le misure di salvaguardia nazionali giustificate, ad esempio nell'ambito della pubblica sicurezza, e proporzionate all'obiettivo perseguito.

I seguenti articoli della direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE) costituiscono la base giuridica per gli interventi intrapresi nei casi di cui sopra:

–    l'articolo 10 della direttiva prevede che i criteri su cui si basano i regimi di autorizzazione all'esercizio dell'attività per un prestatore di servizi devono essere non discriminatori, giustificati e commisurati all'obiettivo. Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione non rappresentano un doppione di requisiti e controlli ai quali il prestatore è già assoggettato.

–   L'articolo 14 della direttiva sui servizi elenca una serie di requisiti vietati, compreso l'obbligo di avere la sede sociale in una determinata giurisdizione e verifiche della necessità economica.

–    L'articolo 15 della direttiva sui servizi elenca una serie di requisiti che possono essere imposti ai prestatori di servizi solo a determinate condizioni. I requisiti – riguardanti ad esempio la forma giuridica, la struttura dell'azionariato, le tariffe obbligatorie e disposizioni specifiche, che riservano l'accesso alle attività di servizio a prestatori particolari – non sono rigorosamente vietati dal diritto dell'UE, ma secondo la Corte di giustizia dell'UE creano ostacoli al mercato unico dei servizi. Essi possono essere mantenuti solo nella misura in cui siano non discriminatori, giustificati da motivi imperativi di interesse generale e proporzionati, nel senso che nessuna misura meno restrittiva potrebbe essere utilizzata per conseguire il medesimo risultato.

–    L'articolo 16 della direttiva elenca una serie di requisiti che non possono essere imposti ai prestatori transfrontalieri di servizi tranne qualora siano non discriminatori, giustificati da motivi imperativi di interesse generale e proporzionati.

–    L'articolo 25 della direttiva sui servizi stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

 Per ulteriori informazioni:

– sulle decisioni principali del pacchetto infrazioni di novembre, cfr. la versione integrale del MEMO/16/3644

– sulla procedura generale d'infrazione, cfr. il MEMO/12/12 (infografica

– sulla procedura d'infrazione dell'UE.

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