Antitrust,Commissione europea: ammende per di 27 milioni di EUR a tre produttori di impianti illuminazione veicoli

Procedura di transazione relativa ai cartelli

Immagine: La commissaria Margrethe Vestager

 

Bruxelles, 21 giugno 2017 – La Commissione europea ha comminato un'ammenda complessiva di 26.744,000 EUR a Automotive Lighting e Hella per la loro partecipazione a un accordo di cartello nella produzione di impianti di illuminazione dei veicoli in violazione delle norme antitrust dell'UE. Valeo non è stata sanzionata avendo rivelato alla Commissione l'esistenza del cartello. Tutte le imprese hanno ammesso la loro partecipazione al cartello e hanno accettato la procedura di transazione.

La commissaria Margrethe Vestager, responsabile della politica della concorrenza, ha dichiarato: "La Commissione ha sanzionato un altro cartello nel settore automobilistico. Tre produttori di sistemi di illuminazione dei veicoli hanno arrecato danno ai costruttori di automobili e veicoli commerciali accordandosi tra loro anziché farsi concorrenza. La decisione odierna ribadisce che non accettiamo cartelli che rechino pregiudizio al mercato europeo."

I sistemi di illuminazione dei veicoli comprendono parti quali i proiettori o le luci di posizione diurne. Il cartello riguardava la fornitura di tali pezzi di ricambio ai costruttori di veicoli passeggeri e commerciali dopo la fine della produzione di massa di un modello di veicolo. L'indagine della Commissione ha rivelato che, per più di tre anni, Automotive Lighting, Hella e Valeo si sono accordate sui prezzi e altre condizioni commerciali per la fornitura di sistemi di illuminazione dei veicoli all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).

Le tre imprese si riunivano, per lo più a livello bilaterale, in occasione di fiere commerciali, al margine delle "giornate dei fornitori" organizzate dai clienti ma anche al di fuori di tali eventi.

Le imprese discutevano delle offerte per le aste e delle strategie di negoziato, scambiandosi informazioni sui negoziati con i clienti in relazione agli aumenti di prezzo e informazioni di altra natura. Inoltre, le parti avevano deciso di comune accordo di perseguire un aumento del prezzo dei pezzi di ricambio dopo la fine della produzione di massa di uno specifico modello di veicolo, decidendo anche per quanto tempo in seguito avrebbero garantito per contratto la disponibilità di tali pezzi di ricambio.

 

Ammende

L'ammontare delle ammende è stato fissato sulla base degli Orientamenti della Commissione del 2006 per il calcolo delle ammende (cfr.comunicato stampa e MEMO).

Nel fissare il livello delle ammende la Commissione ha tenuto conto delle vendite realizzate dalle imprese nel SEE grazie alla fornitura di sistemi di illuminazione dei veicoli ai costruttori di veicoli passeggeri o commerciali dopo la fine della produzione di massa di un modello di veicolo. La Commissione ha tenuto conto inoltre della gravità della violazione, della portata geografica e della durata.

In applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006:

  • Valeo ha ottenuto la piena immunità per aver rivelato l'esistenza del cartello, evitando così un'ammenda di importo superiore a 30,5 milioni di EUR.
  • Automotive Lighting e Hella hanno beneficiato di una riduzione dell'ammenda per la loro collaborazione con l'indagine. La riduzione tiene conto della tempestività della loro cooperazione e dalla misura in cui le prove da loro apportate hanno consentito alla Commissione di dimostrare l'esistenza del cartello.

Inoltre a norma della sua comunicazione del 2008 concernente la transazione, la Commissione ha applicato una riduzione del 10% alle ammende comminate, avendo le parti riconosciuto la loro partecipazione al cartello e le loro responsabilità in tal senso.

 

La ripartizione delle ammende comminate a ciascuna impresa è indicata di seguito:

 

riduzione a norma della comunicazione sul trattamento favorevole

riduzione a norma della comunicazione concernente la transazione

ammenda (EUR)

Valeo

100 %

10%

0

Automotive Lighting

35 %

10%

16 347 000

Hella

20 %

10%

10 397 000

Totale

 

 

26 744 000

 

Contesto

I sistemi di illuminazione comprendono proiettori (con tecnologia LED, allo xeno o alogeni), luci di posizione diurne (con lampade LED o tradizionali), luci posteriori o luci di arresto montate in posizione elevata (con lampade LED o tradizionali), fari antinebbia e ausiliari. Non comprendono invece componenti elettronici quali centraline di illuminazione e segnalamento e ballast.

L'indagine ha riguardato il segmento post-vendita per la fornitura di pezzi di ricambio al fabbricante dell'apparecchiatura originale o alle sue reti di servizio autorizzate per i veicoli passeggeri e commerciali. Il cartello riguardava esclusivamente il mercato dei pezzi di ricambio delle apparecchiature originali in relazione a modelli di veicoli non più in produzione.

La decisione odierna relativa ai sistemi di illuminazione è parte integrante di una serie di indagini di grande portata su sospetti accordi di cartello nel settore dei pezzi di ricambio per l'industria automobilistica. La Commissione ha già comminato ammende ai fornitori dicuscinetti per il settore automobilisticocablaggi per autoveicoli, schiuma flessibile utilizzata (tra l'altro) nei sedili degli autoveicoli,riscaldatori da parcheggio in autoveicoli e autocarri, alternatori e motorini di avviamento e sistemi di aria condizionata e di raffreddamento del motore. Altre indagini sono in corso, ad esempio in relazione ai dispositivi di sicurezza per gli occupanti.

 

Contesto procedurale

L'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 53 dell'accordo SEE vietano i cartelli e altre pratiche commerciali restrittive.

L'indagine della Commissione nel caso di cui trattasi ha preso il via da una domanda di immunità presentata da Valeo.

Una volta risolti i problemi di riservatezza, maggiori informazioni sul caso di cui trattasi saranno disponibili sul sito web concorrenzadella Commissione nel registro pubblico dei casi con il numero 40013. Per ulteriori informazioni sull'azione della Commissione nei confronti dei cartelli, si rinvia al suo sito sui cartelli.

 

La procedura di transazione

La procedura di transazione per i cartelli è stata introdotta nel giugno 2008 (cfr. comunicato stampa e MEMO). In una transazione le parti riconoscono la loro partecipazione al cartello e le loro responsabilità in tal senso. Le transazioni si basano sul regolamento antitrust 1/2003 e consentono alla Commissione di applicare una procedura semplificata e abbreviata, con benefici per i consumatori e i contribuenti grazie alla riduzione dei costi. La transazione favorisce inoltre l'applicazione delle norme antitrust in quanto libera risorse per indagare su altri cartelli sospetti. Infine le stesse parti traggono beneficio da una decisione più rapida e da una riduzione del 10% dell'ammenda.

Azione per risarcimento danni

Le persone o imprese vittime del comportamento anticoncorrenziale descritto nel presente caso possono adire i tribunali degli Stati membri per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Sia la giurisprudenza della Corte sia il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio confermano che, nelle cause dinanzi ai tribunali nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita. Benché la Commissione abbia comminato ammende ai partecipanti al cartello in parola, possono essere concessi risarcimenti danni il cui importo non viene ridotto a causa delle ammende della Commissione.

La direttiva sul risarcimento dei danni antitrust, che gli Stati membri dovevano recepire nei rispettivi ordinamenti giuridici entro il 27 dicembre 2016, rende più semplice per le vittime di pratiche anticoncorrenziali ottenere il risarcimento dei danni. Maggiori informazioni sulle azioni di risarcimento dei danni derivanti da una violazione delle norme antitrust, comprese le modalità pratiche di quantificazione del pregiudizio subito a causa di una violazione di tali norme, sono disponibili qui.

 

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